ATTENZIONE:
per tutti gli ordini che perverranno a ridosso di festivitร o scioperi (in particolare nel periodo dopo il 01 e/o il 10 di luglio e dopo il 8 e/o il 10 di dicembre), non รจ garantita la consegna nelle tempistiche solite, se non diversamente indicato o comunicato al momento dellโordine.
Quindi รจ probabile che, in particolare nel periodo delle festivitร Natalizie e nel mese di agosto, tutte le spedizioni siano sospese.
In accordo con tutte le case fornitrici e con i vari produttori, quindi per tutti i nostri pordotti e marchi, le consegne riprenderanno alla riapertura delle attivitร di produzione e spedizione, quindi dopo il periodo di sospensione produzione e consegna previsto per festivitร e ferie dellโazienda produttrice e/o fornitrice.
Condizioni di vendita
Le seguenti condizioni devono essere integrate in ogni contratto e sostituiscono eventuali condizioni poste dallโAcquirente. Le presenti condizioni non devono essere modificate nรฉ ad esse si puรฒ rinunciare salvo espressa approvazione scritta dallโAzienda.
Premessa
Lโofferta del presente negozio on line viene proposta dalla societร Tabita Arredi S.r.l. in conformitร alla vigente disciplina sul commercio elettronico e sui contratti a distanza.
Tabita Arredi S.r.l. รจ rivenditore ufficiale autorizzato di tutti i Brand presenti sul sito.
Dati della societร :
Tabita Arredi S.r.l.
Sede:
Corso Carlo Marx, 10 ย cap.95045 Catania
Mail: welcome@torretabita.com
Il Cliente dichiara di avere preso visione di tutte le suddette informazioni e condizioni generali di vendita prima di effetuare lโordine.
Condizioni generali di Vendita
Le presenti condizioni generali disciplinano le modalitร di vendita dei prodotti commercializzati da Tabita Arredi srl (i โProdottiโ).
Tutti i contratti per la vendita di Prodotti da parte di Tabita Arredi srl a terzi (i โClientiโ) sono regolati dalle presenti Condizioni Generali, le quali formano parte integrante e sostanziale di ogni proposta, ordine e conferma dโordine di acquisto dei Prodotti stessi. Le condizioni di vendita applicabili agli ordini sono quelle in vigore alla data dellโordine stesso.
1. Prodotti: prezzi e caratteristiche
1.1 Salvo ove diversamente indicato, i prezzi dei Prodotti pubblicati sul sito da Tabita Arredi srlย sono espressi in Euro e sono comprensivi di IVA. I costi di spedizione sono inclusi per le sole spedizioni sul territorio nazionale Italiano. Le spedizioni hanno un costo aggiunto per tutte lespedizionei comunitarie (UE) ed extra comunitarie.
Le spedizioni al di fuori della Comunitร Europea (extra UE) sono inoltre al netto di eventuali dazi doganali, che saranno a carico del destinatario e verranno richiesti dallo spedizioniere in fase di consegna.
Il prezzo garantito allโacquirente รจ quello pubblicato sul Sito al momento dellโinvio dellโordine. Il prezzo stabilito allโacquisto รจ fissato e definitivo.
Spediamo in tutto il mondo
La Spedizione Standard รจ sempre al piano strada e lโordine viaggia sempre coperto da assicurazione.
ร possibile farsi consegnare la merce a qualsiasi indirizzo specificando i dati completi al momento dellโordine.
I prezzi dei Prodotti di volta in volta pubblicati da Tabita Arredi S.r.l. sul sito annullano e sostituiscono i precedenti e sono subordinati alla effettiva disponibilitร dei Prodotti.
Le caratteristiche tecniche e funzionali relative ai Prodotti, pubblicate da Tabita Arredi S.r.l. attraverso propri messaggi informativi nelle pagine internet descrittive degli articoli, sono quelle comunicate dai rispettivi produttori. Tabita Arredi S.r.l. non si assume alcuna responsabilitร riguardo la veridicitร e completezza di tali informazioni. Le immagini dei prodotti sono indicative e non vincolanti.
I Prodotti non vengono forniti in prova. Nonostante gli operatori di Tabita Arredi srl possano fornire indicazioni sulle caratteristiche dei Prodotti, il Cliente รจ responsabile della scelta dei Prodotti ordinati e della rispondenza e conformitร alle proprie esigenze delle specifiche indicate da ciascun produttore.
PREZZI E OFFERTE
Il prezzo dei Prodotti e/o Servizi รจ il prezzo dellโofferta proposto da Tabita Arredi S.r.l., titolare del sito. Tutte le offerte presentate sul sito per la fornitura di Prodotti e/o Servizi rimarranno aperte ai fini dellโaccettazione per il periodo illimitato sino alla disponibilitร del prodotto o per come indicato sullโofferta stessa. In ogni altro caso i prezzi sono quelli in vigore al momento. I costi di trasporto si intendono inclusi nellโofferta se non diversamente concordato per iscritto. Quindi solo se specificato tutti i costi di trasporto, container, imballaggio, assicurazione e altri costi verranno conteggiati a parte.
Tutti gli ordini si intendono comprensivi di IVA.
Oneri dodagali, dazi Vat del paese di destinazione e altri diritti dovuti per i paesi extra Comunitร Europea sono sempre a carico del destinatario
2. Ordini โ fatturazione
Ciascun ordine di Prodotti trasmesso a Tabita Arredi srl su i suoi siti srl costituisce proposta contrattuale del Cliente. Lโevasione dellโordine da parte di Tabita Arredi srl equivale a conferma ed accettazione dello stesso.
La documentazione fiscale relativa ai Prodotti ordinati verrร emessa da Tabita Arredi srl al momento della spedizione dei Prodotti stessi al Cliente.
Il Cliente dovrร indicare i dati esatti necessari per la fatturazione e quindi per la garanzia del prodotto e precisare lโindirizzo di spedizione se differente da quello della fattura. Eventuali costi aggiuntivi per indirizzo errato o diversa destinazione da quella indicata al momento della trasmissione dellโordine sono a carico dellโacquirente.
Tutti gli ordini si intendono comprensivi di IVA.
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3. Esecuzione dellโordine
Lโordine verrร eseguito nelle modalitร e nei termini precisati sul Sito.
Una volta confermato, lโordine puรฒ essere annullato solo entro 24 ore, scadute le quali il cliente ha lโobbligo di pagamento. In conformitร alle leggi in materia, il cliente puรฒ comunque, restituire lโordine entro 14 giorni, seguendo la nostra Politica di Reso (Vedi punto 9).
In caso di mancata esecuzione dellโordine da parte di Tabita Arredi srlย (qualora la stessa sia dovuta ad indisponibilitร dei Prodotti ordinati dal Cliente), Tabita Arredi srl provvederร al piรน presto ad informare il Cliente dei tempi di consegna previsti per lโapprovvigionamento del Prodotto mancante. Se il Cliente non intenda attendere tale tempo, comunque non superiore a 30 giorni lavorativi, Tabita Arredi srlย rimborserร le somme da questi eventualmente giร versate a fronte della fornitura non eseguita.
In caso di rottura, esaurimento dello stock o indisponibilitร del Prodotto ordinato, Tabita Arredi srl si impegna a informare il Cliente al piรน presto e a precisargli un termine per la disponibilitร .
Il Cliente confermerร per e-mail la sua scelta, ossia attendere la disponibilitร del Prodotto o chiederne il rimborso.
4. Accettazione dโordine
La conclusione del contratto avverrร soltanto al momento della conferma dellโordine da parte di Tabita Arredi srl.
Il Cliente riceverร per posta elettronica una notifica di ricezione riportante la conferma dellโordine con tutti gli elementi costitutivi del contratto (prodotti ordinati, prezzi, spese di spedizione, โฆ)
Tabita Arredi srlย si riserva la possibilitร di non confermare un ordine per qualsivoglia motivo attinente in particolare un problema riguardante lโordine ricevuto o lโapprovvigionamento Prodotti.
ย 5. Pagamento e Consegna dei Prodotti
I Prodotti vengono consegnati allโindirizzo indicato dal Cliente.
Le spedizioni avverranno dopo aver ricevuto conferma dei pagamenti: per il Bonifico bancario fa fede lโaccredito presso il nostro conto corrente, per il pagamento mediante carta di credito la conferma di avvenuta transazione da parte del circuito.
Per le nostre spedizioni ci affidiamo al servizio di corrieri espressi qualificati quali UPS, GLS, BRT o Corrieri specializzati nella consegna di mobili e arredi per garantire la qualitร del servizio e lโintegritร dei Prodotti.
PAGAMENTO
Se non diversamente concordato per iscritto, il pagamento avviene in unโunica soluzione al momento dellโordine.
MODIFICHE
Tabita Arredi S.r.l., titolare del sito, si riserva il diritto, in ogni momento e senza preavviso, di apportare modifiche alle specifiche dei Prodotti atte a migliorarne lโutilizzo e la descrizione del prodotto.
CONSEGNA
Se non convenuto altrimenti,ย Tabita Arredi S.r.l., sceglierร il metodo di trasporto ed il vettore. LโAzienda non assume alcuna responsabilitร per alcuna perdita o danno ai Prodotti una volta consegnati al Cliente, eccetto il caso in cui Tabita Arredi S.r.l., provveda alla copertura assicurativa dei Prodotti a favore dellโacquirente e questi lo abbia espressamente richiesto (il servizio ha un costo aggiuntivo). La merce danneggiata non puรฒ essere restituita senza previa autorizzazione.
Se, dopo aver ricevuto dallโAzienda la comunicazione che i Prodotti sono pronti per la fornitura, lโAcquirente non accetta la consegna dei Prodotti entro un lasso di tempo ragionevole, lโAzienda puรฒ venderli o stoccarli a spese dellโAcquirente.
LโAzienda farร tutto il necessario per evitare ritardi nella consegna. La mancata fornitura dovuta a cause di forza maggiore entro i termini indicati non rappresenta tuttavia un motivo sufficiente per lโannullamento dellโordine. LโAzienda non risponde nemmeno dei danni conseguenti o perdite economiche dirette o indirette causati da ritardi di consegna dovute a cause di forza maggiore.
Tutti gli ordini si intendono comprensivi di IVA.
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Come comportarsi alla consegna della merce
Alla consegna รจ necessario controllare che:
โ Il numero dei colli in consegna corrisponda a quello indicato nel documento di accompagnamento (lettera di vettura o documento di trasporto).
โ Lโimballo risulti integro, non danneggiato neโ bagnato o altrimenti alterato.
IN OGNI CASO AL MOMENTO DELLO SACRICO ANCHE SE IL PACCO DOVESSE RISULTARE PERFETTAMENTE INTEGRO รจ BENE ed รจ consigliabile RIPORTARE SULLA RICEVUTA DI CONSEGNA FIRMATA AL CORRIERE (ANCHE SE SU TABLET o PALMARE O ALTRO ELEMENTO TECNOLOGICO) LA DICITURA con riserva specifica: collo danneggiato, aperto, imballo rotto, merce danneggiata, bancale aperto/rottoโฆ Dipende un poโ da quello che vede il destinatario al momento della consegna. La sola dicitura โriserva o similariโ non รจ ritenuta sufficiente dalla normativa vigente per la sostituzione o riparazione dellโoggetto consegnato. Senza tale accortezza non si possono accettari reclami dopo la consegna.
Nel caso il pacco non fosse perfettamente integro, lo si ritiri comunque con riserva, ovvero, a fianco alla firma sul bollettino di consegna del corriere (o altro elemento tecnologico quali tablete o palmare), scriva chiaramente la dicitura โricevuto con riserva per pacco danneggiatoโ, o, in altri casi, indichi sempre il motivo (es. โโฆper pacco apertoโ, โโฆper pacco bagnatoโ, etc). Molto spesso il contenuto รจ comunque perfettamente integro. Si faccia una adeguata documentazione fotografica prima di aprirlo e al momento dellโapertura con bel in vista il contenuto ed eventiali parti danneggiate.
Se il pacco รจ danneggiato gravemente, in modo da aver procurato sicuramente anche danni al contenuto interno, respinga la merce chiedendo chiaramente di apporre sempre sul bollettino, la dicitura โmerce rifiutata per pacco danneggiatoโ.
Riserve generiche non potranno costituire oggetto di rivalsa nei confronti del corriere.
Eventuali contestazioni devono essere immediatamente sollevate al vettore, diversamente il prodotto si considera consegnato correttamente.
Se anche una sola delle condizioni sopra riportate non venga rispettata la consegnia verrร considerara come accettata e non sarร possibile accettare contestazioni e quindi sostiduzioni di parti o dellโintero prodotto acquistato.
Nei casi appena citati e, quindi, nei casi di merce effettivamente danneggiata, si provvederร , a stretto giro, alla sostituzione dellโoggetto danneggiato e non dellโintera spedizione qualora si trattasse di un ordine multiplo. La procedura prevede la spedizione dello stesso alla casa madre, che provvederร , con i tempi necessari (a ricevere lโoggetto rotto e reindirizzarne uno nuovo), alla sostituzione senza aggravio di costi.
Vedasi Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 โ Codice del consumo
Tempi di Consegna
Di norma le consegne avvengono nellโarco di 24/48 ore per lโItalia e 2/6 giorni per le altre destinazioni solo per i prodotti disponibili a magazzino. I tempi di spedizione sono da intendersi indicati in giorni lavorativi.
Il termine di spedizione di un ordine contenente articoli aventi tempi di consegna diversi รจ pari al termine di spedizione maggiore degli articoli in ordine. Eventuali ritardi nelle consegne inferiori a 60 (sessanta) giorni non danno diritto al Cliente di rifiutare la consegna dei Prodotti, nรฉ di pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta.
Tabita Arredi s.r.l ha il diritto di effettuare, qualora lo ritenga opportuno, la richiesta di consegna dei Prodotti (anche relativa ad uno stesso ordine) in piรน fasi successive.
La consegna viene considerata come eseguita dal momento in cui il Prodotto viene consegnato al Cliente o chi per lui delegato.
Il documento di consegna rilasciato dal trasportatore, datato e firmato dal Cliente alla consegna del Prodotto, costituirร una prova del trasporto e rilascio del bene.
Consegne al Piano e Montaggio
Le consegne sono da intendersi esclusivamente a piano strada e non รจ previsto il ritiro dellโusato.
Solo per alcuni casi e per spedizioni non superiori ai 15 kg il corriere รจ obbligato alla consegna al piano.
Condizioni e termini di consegna particolari dovranno essere preventivamente concordate tra il Cliente e Tabita Arredi s.r.l ed accettate per iscritto da Tabita Arredi S.r.l.
Tabita Arredi s.r.l non offre servizi di montaggio salvo se in precedenza concordati per iscritto.
La maggior parte dei nostri prodotti viaggia pre-assemblata: il montaggio รจ nella maggior parte dei casi abbastanza semplice e consiste nellโassemblare pezzi giร definiti.
ร importante sapere che:
Alla consegna, il Cliente dovrร verificare il contenuto, la conformitร e lo stato del o dei Prodotti. Pertanto, alla consegna, Tabita Arredi S.r.l. raccomanda al Cliente di procedere alla verifica dello stato dei Prodotti consegnati prima di firmare lโavviso di ricezione, e di accertarsi in particolare:
โ che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto allegato alla spedizione;
โ che lโimballo risulti integro, non danneggiato, nรฉ bagnato o comunque alterato, e di controllare lโintegritร del contenuto.
Qualora il Cliente constatasse delle anomalie, รจ tenuto a rifiutare la consegna dei prodotti o mettere per iscritto le proprie riserve in un documento dettagliato e datato. Se il documento del corriere viene firmato senza apporre alcuna โriservaโ, il Cliente non potrร opporre alcuna contestazione circa le caratteristiche esteriori di quanto consegnato. Eventuali problemi inerenti lโintegritร fisica, la corrispondenza o la completezza dei Prodotti ricevuti devono essere segnalati entro 3 (tre) giorni dalla avvenuta consegna.
Tabita Arredi s.r.l ha il diritto, a proprio insindacabile giudizio, di effettuare la consegna dei Prodotti ordinati a mezzo di un corriere da lei scelto. A causa dellโorganizzazione interna di ogni corriere non รจ possibile concordare un orario di consegna se non preventivamente comunicato alla compagnia di consegna stessa e accordato da questa. Tale servizio ha un costo supplementare aggiuntivo.
6. Consegna o Ritiro dei prodotti in caso di assenza del cliente
In caso di assenza del destinatario durante lโorario consegna, il trasportatore lascerร un avviso di passaggio allโindirizzo di consegna indicato dal Cliente. Effettuato il giorno lavorativo successivo un secondo tentativo di consegna in caso di assenza del destinatario durante lโorario consegna i Prodotti dovranno essere ritirati allโindirizzo e secondo le modalitร indicate dal trasportatore. Eventuali costi aggiuntivi saranno a carico del destinatario.
In caso di mancato ritiro entro il termine stabilito dal trasportatore (10 giorni in genere), i Prodotti verranno restituiti a Tabita Arredi S.r.l. , che si riserva il diritto di rimborsare il prezzo dei Prodotti, lasciando le spese di spedizione a carico del Cliente.
In caso di errore riguardante il Prodotto, il Cliente si impegna a restituire detto Prodotto o i Prodotti interessati a n caso di assenza del destinatario durante lโorario consegna entro 7 (sette) giorni dalla ricezione, con la confezione chiusa, perfettamente integri e non usati o manomessi e nel loro stato e imballaggio originale e con i documenti di accompagnamento.
Una volta ricevuto il Prodotto in forma e maniera corretta, Tabita Arredi S.r.l. rinvierร , a proprie spese, il Prodotto ordinato.
7. Forza maggiore
In maniera esplicita vengono considerati come casi di forza maggiore, oltre a quelli normalmente considerati dalla giurisprudenza, anche i seguenti casi:
โ gli scioperi totali o parziali, interni o esterni allโazienda, il blocco dei mezzi di trasporto o di approvvigionamento per qualsiasi motivo, le restrizioni governative o legali, i guasti informatici, il blocco delle telecomunicazioni comprese le reti e in particolare internet.
In caso di forza maggiore verrร sospesa, in un primo tempo, in pieno diritto, lโesecuzione dellโordine.
Se trascorso un periodo di 3 (tre) mesi e le parti constatano la persistenza del caso di forza maggiore, lโordine verrร automaticamente annullato, salvo altrimenti concordato da entrambe le parti.
8. Garanzie sui Prodotti โ Assistenza tecnica
Tabita Arredi S.r.l. garantisce la sola integritร materiale dei Prodotti al momento della consegna.
8.1 Eventuali difettiย dovranno essere denunciati dal Cliente, a pena di decadenza, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di consegna. In caso di operativitร della Garanzia del Produttore (2 anni come da normativa vigente). srl, il Cliente avrร diritto alla sola sostituzione dei Prodotti danneggiati dietro restituzione degli stessi, essendo escluso il diritto del Cliente al risarcimento di qualsivoglia danno, anche ulteriore. Le spese di spedizione necessarie per la sostituzione di Prodotti sono a carico di Tabita Arredi S.r.l.
8.2 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo 8.1, Tabita Arredi S.r.l. non presta sui Prodotti alcuna garanzia ulteriore rispetto a quella prestata dai singoli Produttori. Lโassistenza tecnica e gli interventi in garanzia sui Prodotti vengono effettuati, ove previsti, dai singoli Produttori, secondo i termini e le modalitร riportati nella documentazione allegata ai Prodotti stessi. In particolare, Tabita Arredi S.r.l. non presta alcuna garanzia circa la compatibilitร dei Prodotti con altri Prodotti o apparecchiature utilizzate dal Cliente, nรฉ presta alcuna garanzia riguardo lโidoneitร dei Prodotti per lโuso specifico pensato dal Cliente.
8.3 Fatte salve le ipotesi di dolo o colpa grave di Tabita Arredi S.r.l. รจ sin dโora convenuto che, qualora fosse accertata la responsabilitร di Tabita Arredi S.r.l. a qualsiasi titolo nei confronti del Cliente โ ivi compreso il caso dellโinadempimento, totale o parziale, agli obblighi assunti da Tabita Arredi S.r.l. nei confronti del Cliente per effetto dellโesecuzione di un ordine โ la responsabilitร di Tabita Arredi S.r.l. non potrร essere superiore al prezzo dei Prodotti acquistati dal Cliente e per i quali sia sorta la contestazione.
Codice del consumo, a norma dellโart. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
art. 63 D.Lgs. 206/2005, novellato dal D.Lgs. 21/2014.
Art. 63.
Passaggio del rischio
1. Nei contratti che pongono a carico del professionista lโobbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui questโultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore giร nel momento della consegna del bene al vettore qualora questโultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.
Garanzie sui prodotti
GARANZIA LEGALE DI CONFORMITAโ
Codice del consumo Dlgs 206/2005 Artt. 128-135
La garanzia di 24 mesi ai sensi del Codice del consumosi applica al prodotto che presenti un difetto di conformitร , purchรฉ il prodotto stesso sia utilizzato correttamente, nel rispetto della sua destinazione dโuso e di quanto previsto nella documentazione tecnica allegata. Tale garanzia รจ riservata al Consumatore privato (persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attivitร professionale, ovvero effettua lโacquisto senza indicare nel modulo dโordine un riferimento di Partita IVA).
Per fruire dellโassistenza in garanzia, il Cliente dovrร conservare la fattura (o il DDT) ricevuti.
Lโesercizio della Garanzia puรฒ prevedere la richiesta di assistenza ai Centri Assistenza Autorizzati presenti sul territorio e/o seguire le modalitร illustrate nella documentazione presente allโinterno della confezione el prodotto
In caso di difetto di conformitร , Tabita Arredi S.r.l., titolare del sito, (o nel caso il produttore) provvede, senza spese per il Cliente, al ripristino della conformitร del prodotto mediante riparazione/sostituzione o alla riduzione del prezzo, fino alla risoluzione del contratto. Se, a seguito di intervento da parte di un Centro Assistenza Autorizzato, il vizio non dovesse risultare un difetto di conformitร ai sensi del Codice del consumo, al Cliente saranno addebitati gli eventuali costi di verifica e ripristino richiesti dallโAssistenza Autorizzata, nonchรฉ i costi di trasporto se sostenuti da Tabita Arredi S.r.l., titolare del sito.
Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, non fosse in grado di rendere al proprio cliente un prodotto in garanzia (ripristinato o sostituito), Tabita Arredi S.r.l. potrร procedere a propria discrezione al rimborso del corrente prezzo di mercato del prodotto stesso o alla sua sostituzione con un prodotto di caratteristiche pari o superiori.
In particolare ai sensi degli articoli 128 โ 135 del Codice del consumo
1. Il venditore ha lโobbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei allโuso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualitร del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualitร e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore puรฒ ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicitร o sullโetichettatura; d) sono altresรฌ idonei allโuso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti.
3. Non vi eโ difetto di conformitร se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con lโordinaria diligenza o se il difetto di conformitร deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore.
4. Il venditore eโ responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformitร esistente al momento della consegna del bene.
5. In caso di difetto di conformitร , il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformitร del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto (Nel determinare lโimporto della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dellโuso del bene).
Il consumatore puรฒ chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto allโaltro. Eโ da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto allโaltro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformitร ; b) dellโentitร del difetto di conformitร ; c) dellโeventualitร che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. Per spese si intendono i costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano dโopera e per i materiali.
6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
7. Un difetto di conformitร di lieve entitร per il quale non eโ stato possibile o eโ eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non daโ diritto alla risoluzione del contratto.
8. Il venditore eโ responsabile quando il difetto di conformitร si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene.
9. Il consumatore decade dal diritto alla garanzia se non denuncia al venditore il difetto di conformitร entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non eโ necessaria se il venditore ha riconosciuto lโesistenza del difetto o lo ha occultato.
10. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformitร che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero giร a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformitร .
Di conseguenza lโonere di provare il difetto di conformitร e la data della sua manifestazione spetta al consumatore se il difetto si manifesta dopo i sei mesi dalla consegna del bene.
Se invece il difetto si manifesta entro sei mesi dalla consegna:
-Si presume che il difetto esistesse giร al momento della consegna
-Si ha unโinversione dellโonere della prova a carico del venditore che deve dimostrare:
a. La non sussistenza del difetto di conformitร denunciato
b. Che la presunzione dellโesistenza del difetto al momento della consegna sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformitร
c. Che la manifestazione del difetto sia posteriore ai sei mesi dalla consegna
11. Lโazione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore siโ prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per lโesecuzione del contratto, puรฒ tuttavia far valere sempre il diritto alla garanziaย purchรจ il difetto di conformitร sia stato denunciato entro due mesi dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente.
Tempistiche
I tempi di riparazione o eventuale sostituzione del prodotto dipendono esclusivamente dalle politiche del produttore / fornitore e nessun danno puรฒ essere richiesto a Tabita Arredi S.r.l., titolare del sito,ย per eventuali ritardi nellโeffettuazione di riparazioni o sostituzioni.
Restituzione
Nei casi in cui lโapplicazione delle garanzie preveda la restituzione del prodotto, il bene dovrร essere restituito dal Cliente nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, eccโฆ); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, raccomandiamo di inserirla in una seconda scatola; va evitata in tutti i casi lโapposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto.
Al Cliente verrร fornito un numero di autorizzazione al rientro del prodotto (RMA) che dovrร essere indicato allโesterno dellโimballo, seguendo le indicazioni fornite direttamente nella relativa e-mail di autorizzazione.
Insolvenza
Se lโacquirente fallisce oppure, come ditta, entra in liquidazione (eccetto che a causa di una riorganizzazione o fusione), Tabita Arredi S.r.l., titolare del sito , potrร disdire immediatamente il contratto senza preavviso โ fatti salvi altri diritti di Tabita Arredi S.r.l., derivanti da questo contratto.
Causa di forza maggiore
Tabita Arredi S.r.l., titolare del sito, non รจ tenuta a rispondere del mancato adempimento dei suoi obblighi se e nella misura in cui e fino a quando tale adempimento viene ritardato o impedito da circostanze che esulano dal controllo dellโazienda come, ad esempio, sciopero, serrate o vertenze sindacali di qualsiasi tipo, siano esse connessi ai propri dipendenti o ai dipendenti di altri, incendio, inondazione, esplosione, catastrofi naturali, interventi militari, blocchi, sabotaggi, rivoluzioni, tumulti, agitazioni civili, guerre o guerre civili, osservanza di disposizioni di autoritร statali, portuali o internazionali, guasto agli impianti, guasto ai computer o ad altri sistemi e lโimpossibilitร di reperire apparecchiature.
Se un evento di forza maggiore si protrae per oltre un mese, entrambi i contraenti possono risolvere il contratto liberandosi da qualsiasi responsabilitร .
Diritto applicabile
Il Contratto รจ soggetto al diritto materiale italiano e in tal senso deve essere interpretato e inteso. Le parti si impegnano a sottomettersi alla giurisprudenza ordinaria dei tribunali italiani. In particolare per qualsiasi controversia Foro esclusivo sarร quello di Cosenza.
9. Diritto di recesso
9.1 Ai sensi dellโart. 5 del D. Lgs 22 maggio 1999 n. 185, il Cliente (qualora sia qualificabile come โconsumatoreโ ai sensi dellโart.1 lett b) del D. Lgs 22 maggio 1999 n. 185) ha il diritto di recedere dal contratto e di restituire i Prodotti ordinati, senza alcuna penalitร e senza specificarne il motivo, entro il termine di 14 (quattordici) giorni dal ricevimento dei Prodotti stessi.
9.2 Il diritto di recesso di cui al precedente articolo 9.1 puรฒ essere esercitato dal Cliente, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni. Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno in cui il Cliente o un terzo, diverso dal vettore e designato dal Cliente, acquisisce il possesso fisico dei beni.
Per esercitare il diritto di recesso, il Cliente dovrร informarci
via posta:
Tabita Arredi srl
Sede Amministrativa ed Operativa:
Via R.R. Pereira n.109, cap.00136 Roma
tel. 06 35401196
Via Mail: welocme@torretabita.com
della decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine รจ possibile utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non รจ obbligatorio.
Per rispettare il termine di recesso, รจ sufficiente che il Cliente invii la comunicazione relativa allโesercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
9.3 Effetti del recesso
Recedendo dal contratto, saranno rimborsati al Cliente tutti i pagamenti effettuati a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dallโeventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della decisione di recedere dal presente contratto.
Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento utilizzato per la transazione iniziale, salvo che il Cliente non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrร sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Il rimborso puรฒ essere sospeso fino al ricevimento dei beni oppure fino allโavvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beni, se precedente.
9.4 I beni oggetto di reso dovranno essere rispediti o consegnati allโindirizzo;
Tabita Arredi srl
Sede Amministrativa ed Operativa:
Via R.R. Pereira n.109, cap.00136 Roma
senza indebiti ritardi e comunque non oltre 14 giorni dal giorno in cui il Cliente ci ha comunicato il suo recesso dal presente contratto. Il termine รจ rispettato se i beni saranno rispediti prima della scadenza del periodo di 14 giorni.
I costi diretti della restituzione dei beni saranno a carico del Cliente.
9.5 Il Cliente รจ responsabile solo della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione del bene diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il bene restituito deve essere reso in condizioni di rivendibilitร .
9.6 Il diritto di recesso di cui al precedente articolo 9.1 non puรฒ essere esercitato dal Cliente nel caso in cui i Prodotti acquistati siano stati realizzati secondo le richietse del Cliente, siano personalizzati, oppure essere stati manomessi, rovinati o possano deteriorarsi o scadere rapidamente.
9.7 Tabita Arredi srl raccomanda al Cliente di:
โ verificare lo stato dei Prodotti consegnati prima di firmare lโavviso di ricezione, ed in particolare che il numero dei colli in consegna corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto allegato alla spedizione
โ verificare che lโimballo risulti integro, non danneggiato, nรฉ bagnato o comunque alterato
โ controllare lโintegritร del contenuto.
In caso siano riscontrate delle difformitร , il Cliente potrร rifiutarsi di accettare il pacco, firmando il proprio rifiuto.
10. Pagamento
Il pagamento del corrispettivo รจ dovuto al momento dellโordine.
Il Cliente si impegna a saldare il prezzo concordato per il Prodotto ordinato sul Sito (prezzo dei Prodotti e del trasporto) nonchรฉ, se necessario, a saldare o a fare saldare direttamente al corriere o al trasportatore lโIVA o le altre tasse relative allโimportazione dei Prodotti nei paesi dove avverrร la consegna.
Tutti gli ordini si intendono comprensivi di IVA.
Oneri dodagali, dazi, Vat del paese di destinazione e altri diritti dovuti per i paesi extra Comunitร Europea sono sempre a carico del destinatario
Il Cliente salda lโordine:
โ mediante Bonifico Bancario, Carta di Credito, sistema Pay Pal o altro come proposto sul Sito.
Il Cliente garantisce a Tabita Arredi srl il fatto di disporre delle eventuali autorizzazioni necessarie per usare la modalitร di pagamento con carta in fase di ordine.
In caso di mancata ricezione da parte di Tabita Arredi srl del bonifico nei 14 giorni successivi alla conferma dellโordine, Tabita Arredi srlsi riserva la facoltร di annullare lโordine. Le coordinate bancarie vengono fornite al momento dellโordine.
Il Cliente garantisce a Tabita Arredi srl il fatto di disporre delle eventuali autorizzazioni necessarie per usare la modalitร di pagamento Paypal in fase di ordine.
11. Mancato pagamento โ Riserva di proprietร
I Prodotti ordinati rimangono di proprietร di Tabita Arredi srl fino al pagamento definitivo e per intero del loro prezzo (ai sensi Art. 1523 e seguenti del CC.) Tabita Arredi srl si riserva il diritto di rivendicare i Prodotti ordinati in caso di mancato pagamento.
In questa ipotesi e su richiesta di Tabita Arredi srl, il Cliente si impegna a restituire qualsiasi Prodotto non pagato, con spese a proprio carico.
12. Reclami
I reclami per la mancata conformitร del Prodotto o dei Prodotti consegnato/i con lโordine dovranno pervenire per iscritto direttamente a Tabita Arredi srl, immediatamente dopo la ricezione della merce.
Consigliamo al Cliente di conservare lโimballaggio originale e il documento di consegna.
13. Informazioni nominative
Lโelaborazione computerizzata delle informazioni, compresa la gestione degli indirizzi di posta elettronica degli utenti del sito, viene effettuato in conformitร alle disposizioni di legge.
Le informazioni nominative richieste al Cliente sono indispensabili per lโelaborazione e lโinoltro degli ordini, la creazione delle fatture e degli eventuali contratti di garanzia.
A questo scopo, tali informazioni potranno essere comunicate ai partner contrattuali di Tabita Arredi srl.
Il Cliente puรฒ opporsi a una tale comunicazione e ai sensi della legge si avvale del diritto di accesso, modifica, rettifica e cancellazione dei dati che lo riguardano rivolgendosi a Tabita Arredi srl.
Per evitare qualsiasi tentativo di frode, Tabita Arredi srl potrร chiedervi prova della vostra identitร , del vostro domicilio.
14. Firma elettronica
Il โclic di convalidaโ costituisce una firma elettronica.
Questa firma elettronica ha tra le parti lo stesso valore di una firma manoscritta.
15. Mancata rinuncia
Per Tabita Arredi srl il fatto di non far valere una mancanza da parte del Cliente rispetto a uno qualsiasi dei suoi obblighi, non potrร essere interpretato come una rinuncia allโobbligo in questione e alla possibilitร di far valere questa mancanza in un secondo momento.
16. Integralitร del contratto
Le presenti condizioni generali di vendita costituiscono lโintegralitร degli obblighi delle parti.
Nessunโaltra condizione generale o particolare comunicata dal Cliente potrร inserirsi o esulare dalle presenti condizioni generali.
17. Proprietร intellettuale
Tabita Arredi srl รจ titolare dei diritti di proprietร intellettuale dei suoi Siti e-commerce e del diritto di diffusione degli elementi che sono contenuti nel catalogo del negozio online, di conseguenza, la riproduzione parziale o totale, su qualsiasi tipo di supporto, degli elementi che compongono il Sito e il catalogo, il loro utilizzo nonchรฉ la loro cessione a terzi sono formalmente vietati.
18. Nullitร
Qualora una o piรน disposizioni delle presenti condizioni generali fosse considerata non valida o dichiarata tale in applicazione di una legge, normativa o a seguito di una decisione definitiva presa da una giurisdizione competente, le altre disposizioni conserveranno tutta la loro forza e il loro valore.
19. Foro competente
In caso di contenzioso e in mancanza di un accordo amichevole raggiunto tra le parti, ferma restando lโeventuale applicabilitร di disposizioni inderogabili di legge poste a tutela dei consumatori (come definiti ai sensi dellโart.1 lett b) del D.Lgs 22 maggio 1999 n. 185), qualsiasi controversia comunque connessa alle presenti Condizioni Generali sarร devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile il Cliente dichiara di avere attentamente letto e compreso e di accettare specificamente le seguenti clausole delle Condizioni Generali di vendita Tabita Arredi srl: 1-2-3-4-5-6-7-8-8.1-8.2-8.3-9-9.1-9.2-9.3-9.4-9.5-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.
Normativa di riferimento
Diritto di recesso (Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185 โ Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (e successive modifiche ed integrazioni)
In conformitร con quanto previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (e successive modifiche ed integrazioni), il Cliente Consumatore, ove non soddisfatto dei prodotti ovvero del contenuto dei servizi acquistati presso il Venditore, potrร restituire i prodotti medesimi o rinunciare al diritto alla prestazione dei servizi ed ottenere il rimborso del prezzo giร corrisposto in sede di pagamento anticipato.
โ Tutte le spese ed rischi conseguenti alle operazioni di trasporto per la restituzione dei prodotti sono ad integrale carico del Cliente, salva la facoltร per questi di assicurare la spedizione, sostenendone le relative spese. In nessun caso sarร possibile gestire il rientro dei prodotti o il cambio della merce direttamente presso la sede del Venditore. Eโ consentita unicamente la restituzione dei prodotti a mezzo corriere o servizio postale.
Nel caso in cui la stipula di un contratto di acquisto avvenga fuori dai locali commerciali, la vendita in questione eโ soggetta al D.Lgs n. 50 del 15/01/1992 e dalle successive modifiche apportate dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 (e successive modifiche ed integrazioni), che prevede la possibilitร da parte dellโacquirente di esercitare il diritto di recesso.
Rientrano quindi in questo caso gli acquisti a distanza fatti tramite telefono, o tramite Internet, siano essi consegnati a domicilio oppure ritirati presso la sede dellโazienda.
Il diritto di recesso si applica alle persone fisiche (consumatori) che agiscono per scopi che possono considerarsi estranei alla propria attivitร commerciale. Sono perciรฒ esclusi dal diritto di recesso, gli acquisti effettuati da rivenditori e da aziende.
In cosa consiste. Il consumatore ha diritto, entro un termine di 14 giorni dal ricevimento della merce, di esercitare il diritto di recesso. Tale diritto consiste nella facoltร di restituzione del bene acquistato, e nel conseguente rimborso relativo al prezzo di acquisto, intendendo come tale lโimporto netto corrisposto per il bene escluse spese aggiuntive quali imballo, manodopera, trasporto, tasse di contrassegno.
Piรน precisamente, il cliente, se รจ un consumatore (ossia una persona fisica che acquista la merce per scopi non riferibili alla propria attivitร professionale, ovvero non effettua lโacquisto indicando nel modulo dโordine ad Tabita Arredi srl un riferimento di Partita IVA), ha diritto di recedere dal contratto di acquisto per qualsiasi motivo, senza necessitร di fornire spiegazioni e senza alcuna penalitร , fatto salvo quanto indicato ai successivi punti.
Per esercitare tale diritto, il cliente dovrร inviare a Tabita Arredi srl una comunicazione in tal senso, entro 14 giorni dalla data di ricevimento della merce. Tale comunicazione dovrร essere inviata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a Tabita Arredi s.r.l, ovvero mediante telegramma o fax inviati sempre entro il suddetto termine di 14 giorni e seguiti da una conferma a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, inviata TASSATIVAMENTE entro le 48 ore successive. Una volta pervenutaci la suddetta comunicazione di recesso, il Servizio Clienti di Tabita Arredi srl provvederร rapidamente a comunicare al cliente tramite e-mail (allโindirizzo e-mail comunicato al momento dellโordine) le istruzioni sulla modalitร di restituzione, assegnando un codice univoco per il reso.
La merce dovrร essere restituita integra e funzionante, completa di tutte le sue parti e negli imballi originali (buste e confezioni, istruzioni, allegati, garanzia ecccโฆ), custodita ed non adoperata, senza che vi siano segni di usura o sporcizia o manimissione, nel rispetto delle condizioni riportate nei punti seguenti.
Il diritto di recesso รจ sottoposto alle seguenti condizioni:
โข il diritto si applica al prodotto acquistato nella sua interezza; non รจ possibile esercitare recesso solamente su parte del prodotto acquistato (es.: accessori, software allegati, eccโฆ);
โข il diritto non si applica ai prodotti sottovuoto, sigillati, piegati e sigillati con elementi non ripristinabili (compresi quelli inclusi a corredo), una volta aperti;
โข il bene acquistato dovrร essere integro e restituito nella confezione originale, completa in tutte le sue parti (compresi imballo ed eventuale documentazione e dotazione accessoria: manuali, cavi, eccโฆ); per limitare danneggiamenti alla confezione originale, raccomandiamo di inserirla in una seconda scatola, sulla quale apporre lโetichetta fornita da Tabita Arredi S.r.l., riportante il codice di autorizzazione al rientro; va evitata in tutti i casi lโapposizione di etichette o nastri adesivi direttamente sulla confezione originale del prodotto;
โข il bene acquistato deve essere restituito in normale stato di conservazione, cosรฌ come ricevuto: non verranno quindi accettati prodotti utilizzati che riportino segni di danneggiamento, usura o di sporcizia e che di conseguenza non possano piรน ritenersi integri;
โข a norma di legge, le spese di spedizione relative alla restituzione del bene sono a carico del cliente; non saranno inoltre rimborsate le spese di consegna al cliente ed eventuali altre spese accessorie evidenziate al momento dellโeffettuazione dellโordine;
โข la spedizione, fino allโattestato di avvenuto ricevimento nel nostro magazzino, รจ sotto la completa responsabilitร del cliente;
โข in caso di danneggiamento del bene durante il trasporto, Tabita Arredi S.r.l., darร comunicazione al cliente dellโaccaduto, per consentirgli di sporgere tempestivamente denuncia nei confronti del corriere da lui scelto e ottenere il rimborso del valore del bene (se assicurato); in questa eventualitร , il prodotto sarร messo a disposizione del cliente per la sua restituzione, contemporaneamente annullando la richiesta di recesso;
โข al suo arrivo in magazzino, il prodotto sarร esaminato per valutare eventuali danni o manomissioni non derivanti dal trasporto. Il diritto di recesso verrร approvato solo se gli involucri originali dโimballo non siano stati danneggiati e non sia stata rimossa o danneggiata alcuna etichetta attestante lโintegritร del prodotto.
โข il bene soggetto a esercizio del diritto di recesso deve essere restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con lโuso della normale diligenza: non verranno quindi accettati prodotti utilizzati in assoluto, danneggiati o con presenza di sporcizia e che di conseguenza non possano piรน ritenersi integri;
Entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del recesso ovvero dalla data di ricevimento dei prodotti restituiti, se successiva, Tabita Arredi S.r.l., rimborserร al consumatore le somme giร pagate ad esclusione delle spese accessorie (imballo, manodopera, trasporto, spese di trasporto sostenute per la consegna), a mezzo Bonifico Bancario o con la stessa modalitร con cui lโacquirente ha originariamente acquistato il bene. Sarร cura del cliente fornire tempestivamente le coordinate bancarie sulle quali ottenere il rimborso (Cod. ABI โ CAB IBAN โ Conto Corrente dellโintestatario della fattura). Nel caso in cui lโintestatario della fattura oggetto di esercizio di recesso non avesse proprie coordinate bancarie, puรฒ fornire quelle di un conto intestato a terzi facendo esplicita menzione alla Tabita Arredi S.r.l., ad accreditare lโimporto su tali coordinate bancarie a mezzo e-mail. Successivamente occorre inviare, seguendo le modalitร sopra specificate, alla Tabita Arredi S.r.l. la raccomandata comprendente una dichiarazione scritta e firmata della volontร di esercitare il diritto di recesso e il riepilogo di tutti i dati sopra indicati e richiesti (inclusa anche lโeventuale autorizzazione ad accreditare lโimporto su conto corrente bancario intestato a terzi).
Per quanto detto il diritto di recesso decade totalmente anche se non si รจ avuta tempestiva comunicazione entro 14 giorni e la merce non venga spedita/inviata TASSATIVAMENTE entro le 48 ore successiveย alla comunicazione. Decade anche totalmente, per mancanza della condizione essenziale di integritร del bene (confezione e/o suo contenuto), nei casi in cui Tabita Arredi S.r.l. accerti:
- lโutilizzo del bene che ne abbia compromesso lโintegritร o lโutilizzo di eventuale materiale di consumo.
- a mancanza della confezione esterna e/o dellโimballo interno originale;
- lโassenza di elementi integranti del prodotto (accessori, cavi, manuali, parti, โฆ);
- Confezioni sigillate/blister aperte.
- il danneggiamento del prodotto.
Nel caso di decadenza del diritto di recesso, la merce rimarrร presso la sede di Tabita Arredi S.r.l., a disposizione del Cliente per il ritiro a Suo carico.
Come rispedire la merce. Dopo aver ottenuto il codice autorizzazione rientro dallโoperatore, imballare accuratamente i materiali in modo da salvaguardare gli involucri originali dei prodotti da qualsiasi danneggiamento, scritta o apposizione di etichette. Il negozio/azienda da contattare รจ quello che ha fornito la merce come specificato nella fattura originale o nel documento di accompagnamento.
Si riporta il testo presente sulla GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie Generale n. 58 del 11-3-2014
โALLEGATO I
Informazioni relative allโesercizio del diritto di recesso
A. Istruzioni tipo sul recesso
โ ai sensi dellโart.49, comma 4, โ
Diritto di recesso
Lei ha il diritto di recedere dal contratto, senza indicarne le ragioni, entro 14 giorni.
Il periodo di recesso scade dopo 14 giorni dal giorno 1 della consegna.
Per esercitare il diritto di recesso, Lei รจ tenuto a informarci della sua decisione di recedere dal presente contratto tramite una dichiarazione esplicita (ad esempio lettera inviata per posta, fax o posta elettronica). A tal fine puรฒ utilizzare il modulo tipo di recesso allegato, ma non รจ obbligatorio.
Per rispettare il termine di recesso, รจ sufficiente che Lei invii la comunicazione relativa allโesercizio del diritto di recesso prima della scadenza del periodo di recesso.
Effetti del recesso
Se Lei recede dal presente contratto, Le saranno rimborsati tutti i pagamenti che ha effettuato a nostro favore, compresi i costi di consegna (ad eccezione dei costi supplementari derivanti dalla Sua eventuale scelta di un tipo di consegna diverso dal tipo meno costoso di consegna standard da noi offerto), senza indebito ritardo e in ogni caso non oltre 14 giorni dal giorno in cui siamo informati della Sua decisione di recedere dal presente contratto. Detti rimborsi saranno effettuati utilizzando lo stesso mezzo di pagamento da Lei usato per la transazione iniziale, salvo che Lei non abbia espressamente convenuto altrimenti; in ogni caso, non dovrร sostenere alcun costo quale conseguenza di tale rimborso.
Istruzioni per la compilazione del modulo di recesso:
Inserire il nome, lโindirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono e di fax e lโindirizzo di posta elettronica, descrizione oggetto/oggetti acquistati (marca, modello, colore).
ยซnel caso in cui Lei o un terzo, diverso dal vettore e da Lei designato, acquisisce il possesso fisico dei beni.ยป
ยซPuรฒ anche compilare e inviareย elettronicamenteย ilย moduloย tipoย diย recessoย oย qualsiasiย altraย esplicitaย dichiarazioneย sulย nostro sito web [welcome@torretabita.com]. Nel caso scegliesse detta opzione, Le trasmetteremo senza indugio una conferma di ricevimento del recesso su un supporto durevole (ad esempio per posta elettronica).ยป
ยซIlย rimborsoย puรฒย essereย sospesoย finoย alย ricevimentoย deiย beniย oppureย fino allโavvenuta dimostrazione da parte del consumatore di aver rispedito i beniยป
ยซรย pregatoย diย rispedireย iย beniย oย diย consegnarliย aย noiย presso lโindirizzo della nostra sede operativa, senza indebiti ritardi e in ogni caso entro 14 giorni dal giorno in cui ci ha comunicato ilย suoย recessoย dalย presenteย contratto.ย Ilย termineย รจย rispettatoย seย Leiย rispedisceย iย beniย prima della scadenza del periodo di 14 giorni.ยป
ยซI costi diretti della restituzione dei beni saranno a Suo carico.ยป.
B. Modulo di recesso tipo
- ai sensi dellโart.49, comma 1, lett. h) โ (compilare e restituire il presente modulo solo se si desidera recedere dal contratto).
- Destinatario [il nome, lโindirizzo geografico e, qualora disponibili, il numero di telefono, di fax e gli indirizzi di posta elettronica]:
- Con la presente io/noi (*) notifichiamo il recesso dal mio/nostro (*) contratto di vendita dei seguenti beni/servizi (*)
- Ordinato il (*)/ricevuto il (*)
- Nome del/dei consumatore(i)
- Indirizzo del/dei consumatore(i)
- Firma del/dei consumatore(i) (solo se il presente modulo รจ notificato in versione cartacea)
- Data
Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
โAttuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanzaโ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
(Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50;
Visto lโarticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dellโindustria, del commercio e dellโartigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.1.
D e f i n i z i o n i
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore nellโambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal fornitore che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o piuโ tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi non riferibili allโattivitaโ professionale eventualmente svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei contratti a distanza agisce nel quadro della sua attivitaโ professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; un elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente decreto eโ riportato nellโallegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attivitaโ professionale consiste nel mettere a disposizione dei fornitori una o piuโ tecniche di comunicazione a distanza.
Art.2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo dei quali eโ riportato nellโallegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita allโasta.
Art.3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identitaโ del fornitore e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, lโindirizzo del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalitaโ del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso ai sensi dellโarticolo 5, comma3;
g) modalitaโ e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dellโutilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando eโ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
i) durata della validitaโ dellโofferta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtaโ in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni telefoniche, lโidentitaโ del fornitore e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile allโinizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullitaโ del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui allโarticolo 4.
Art.4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dallโarticolo 3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni:
a) unโinformazione sulle condizioni e le modalitaโ di esercizio del diritto di recesso ai sensi dellโarticolo 5, inclusi i casi di cui allโarticolo 5, comma 2;
b) lโindirizzo geografico della sede del fornitore a cui il consumatore puoโ presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione eโ effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in unโunica soluzione e siano fatturati dallโoperatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dellโindirizzo geografico della sede del fornitore cui poter presentare reclami.
Art.5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha diritto di recedere da qualunque contratto a distanza, senza alcuna penalitaโ e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di cui allโarticolo 4 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora cioโ avvenga dopo la conclusione del contratto purcheโ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di cui allโarticolo 4, qualora cioโ avvenga dopo la conclusione del contratto purcheโ non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di cui allโarticolo 4, il termine per lโesercizio del diritto di recesso eโ di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non puoโ esercitare il diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con lโaccordo del consumatore, prima della scadenza del termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo eโ legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il fornitore non eโ in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e)di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso si esercita con lโinvio, entro il termine previsto, di una comunicazione scritta allโindirizzo geografico della sede del fornitore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione puoโ essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex e facsimile, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore eโ tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del fornitore o della persona da questi designata, secondo le modalitaโ ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del bene non puoโ comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene.
6. Le uniche spese dovute dal consumatore per lโesercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di recesso eโ esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni del presente articolo, il fornitore eโ tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il fornitore eโ venuto a conoscenza dellโesercizio del diritto di recesso da parte del consumatore.
8. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto a distanza, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal fornitore ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il fornitore, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalitaโ, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui ai precedenti commi. Eโ fatto obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente il credito lโavvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dellโavvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal fornitore, senza alcuna penalitaโ, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati.
Art.6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo tra le parti, il fornitore deve eseguire lโordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso lโordinazione al fornitore.
2. In caso di mancata esecuzione dellโordinazione da parte del fornitore, dovuta alla indisponibilitaโ, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalitaโ di cui allโarticolo 4, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente giaโ corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il fornitore non puoโ adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualitaโ equivalenti o superiori.
Art.7.
E s c l u s i o n i
1. Gli articoli 3, 4, 5 e il comma 1 dellโarticolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi allโalloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando allโatto della conclusione del contratto il fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art.8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore puoโ effettuare il pagamento mediante carta ove cioโ sia previsto tra le modalitaโ di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dellโarticolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.
2. Lโistituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri lโeccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero lโeffettuazione mediante lโuso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta salva lโapplicazione dellโarticolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. Lโistituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art.9.
Fornitura non richiesta
1. Eโ vietata la fornitura di beni o servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non eโ tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata risposta non significa consenso.
Art.10.
Limiti allโimpiego di talune tecniche di comunicazione a distanza
1. Lโimpiego da parte di un fornitore del telefono, della posta elettronica di sistemi automatizzati di chiamata senza lโintervento di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal fornitore se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario.
Art.11.
Irrinunciabilitaโ dei diritti
1. I diritti attribuiti al consumatore dal presente decreto legislativo sono irrinunciabili. Eโ nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dal presente decreto legislativo.
Art.12.
S a n z i o n i
1. Fatta salva lโapplicazione della legge penale qualora il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui agli articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo, ovvero che ostacola lโesercizio del diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalitaโ di cui allโarticolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, eโ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Nei casi di particolare gravitaโ o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dallโarticolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, allโaccertamento delle violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dallโarticolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, eโ presentato allโufficio provinciale dellโindustria, del commercio e dellโartigianato della provincia in cui vi eโ la residenza o la sede legale dellโoperatore commerciale.
Art.13.
Azioni collettive
1. In relazione alle disposizioni del presente decreto legislativo, le associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, ai sensi dellโarticolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.
Art.14.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti allโapplicazione del presente decreto legislativo la competenza territoriale inderogabile eโ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art.15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento al presente decreto legislativo.
2. Fino alla emanazione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo con la disciplina recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, alle forme speciali di vendita previste dallโarticolo 9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni piuโ favorevoli per il consumatore contenute nel presente decreto legislativo.
3. Il presente decreto legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegato I
Tecniche di comunicazione di cui allโarticolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicitaโ stampa con buono dโordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore) con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato II
Servizi finanziari di cui allโarticolo 2, comma 1, lettera a):
servizi dโinvestimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono in particolare:
i servizi di investimento di cui allโallegato della direttiva 93/22/CEE, i servizi di societaโ di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attivitaโ che beneficiano del riconoscimento reciproco di cui si applica lโallegato della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attivitaโ di assicurazione e riassicurazione di cui:
allโarticolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
allโallegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Diritto applicabile
Il Contratto รจ soggetto al diritto materiale italiano e in tal senso deve essere interpretato e inteso. Le parti si impegnano a sottomettersi alla giurisprudenza ordinaria dei tribunali italiani. In particolare per qualsiasi controversia Foro esclusivo sarร quello di Cosenza.
Note legali
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(pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, Serie generale n. 174, Supplemento ordinario n. 123/L)
Nel ringraziarLa per averci fornito i Suoi dati personali, portiamo a Sua conoscenza le finalitร e le modalitร del trattamento cui essi sono destinati.
-Finalitร del trattamento
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per adempiere alle esigenze contrattuali e agli obblighi imposti dalla normativa vigente; a titolo esemplificativo e non esaustivo, citiamo gli adempimenti contabili, fiscali, gli adempimenti presso gli uffici finanziari e bancari, presso enti e societร per lโespletamento delle pratiche richieste dalla legge o dal rapporto contrattuale in essere con voi.
perย raccolta di informazioni utili per migliorare i servizi e i prodotti dellโAzienda attraverso, per esempio, attivitร di rilevazione del grado di soddisfazione dei Clienti sulla qualitร dei servizi resi;
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A rapporto concluso, verranno archiviati per finalitร interne.
Modalitร del trattamento
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In relazione al trattamento di dati personali lโinteressato ha diritto, ai sensi dellโart. 7 (Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del Codice della Privacy:
1. Lโinteressato ha diritto di ottenere la conferma dellโesistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. Lโinteressato ha diritto di ottenere lโindicazione:
a) dellโorigine dei dati personali;
b) delle finalitร e modalitร del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con lโausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dellโarticolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualitร di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. Lโinteressato ha diritto di ottenere:
a) lโaggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, lโintegrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non รจ necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) lโattestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. Lโinteressato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchรฉ pertinenti allo scopo della raccolta;
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Titolare del trattamento รจ รจ Tabita Arredi S.r.l.,ย con sede in Cosenza alla via G. Sambiase n. 4 Cod. fisc. Partita IVA 0909070787 numero dโiscrizione al Registro delle Imprese di COSENZA,
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Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dellโarticolo 13 del D.Lgs. 196/2003, presta il suo libero consenso affinchรฉ il Titolare e i Responsabili incaricati procedano al trattamento dei miei dati personali e alla loro comunicazione nellโambito dei soggetti e per le finalitร indicati nellโinformativa medesima.
Esprimo il consenso per eventuali trattamenti di dati personali definiti โsensibiliโ nei limiti in cui sia strumentale per le finalitร del trattamento elencate nella presente informativa, dichiarando di avere ricevuto copia della presente informativa.
Data ___________________________ย ย ย ย Firma Leggibile____________________________
Le comunicazioni Marketing verranno inviate solo dietro esplicito consenso del Cliente rilasciato unitamente allโautorizzazione al trattamento ed allโinvio nel modulo di registrazione on-line.
Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 โ Codice del consumo
Codice del consumo, a norma dellโart. 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229
Testo completo degli artt. 18 โ 27 quater, 37 bis e 45 โ 67del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005
[Come modificato dallโarticolo 1 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 recante โAttuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004โ,
dallโarticolo 36โbis del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante โConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, lโequitร e il consolidamento dei conti pubbliciโ,
dagli artt. 5, 7 e 28 del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante โDisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitร โ,
dallโart.1, del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.21: โAttuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CEโ.
dallโart.1, co.6 del decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130 di recepimento della Dir. 2013/11/UEย in materia di โalternative dispute resolution / ADR]
[โฆ]
CAPO I
Disposizioni generali
Art. 18.
Definizioni
[come modificato dallโart.7, co.2, del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante โDisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’โ]
1. Ai fini del presente titolo, si intende per:
a) โconsumatoreโ: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attivitร commerciale, industriale, artigianale o professionale;
b) โprofessionistaโ: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attivitร commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;
c) โprodottoโ: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
d) โpratiche commerciali tra professionisti e consumatoriโ (di seguito denominate: โpratiche commercialiโ): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicitร e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;
d-bis) โmicroimpreseโ: entitร , societร o associazioni, che, a prescindere dalla forma giuridica, esercitano unโattivitร economica, anche a titolo individuale o familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi dellโarticolo 2, paragrafo 3, dellโallegato alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;
e) โfalsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatoriโ: lโimpiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacitร del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso;
f) โcodice di condottaโ: un accordo o una normativa che non รจ imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o piรน pratiche commerciali o ad uno o piรน settori imprenditoriali specifici;
g) โresponsabile del codiceโ: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo;
h) โdiligenza professionaleโ: il normale grado della specifica competenza ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attivitร del professionista;
i) โinvito allโacquistoโ: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto;
l) โindebito condizionamentoโ: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacitร del consumatore di prendere una decisione consapevole;
m) โdecisione di natura commercialeโ: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione puรฒ portare il consumatore a compiere unโazione o allโastenersi dal compierla;
n) โprofessione regolamentataโ: attivitร professionale, o insieme di attivitร professionali, lโaccesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalitร di esercizio, รจ subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali.
Art. 19.
Ambito di applicazione
[come modificato dallโart.7, co.2, del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante โDisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’โ]
1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo unโoperazione commerciale relativa a un prodotto, nonchรฉ alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e microimprese. Per le microimprese la tutela in materia di pubblicitร ingannevole e di pubblicitร comparativa illecita รจ assicurata in via esclusiva dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145.
2. Il presente titolo non pregiudica:
a) lโapplicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validitร od efficacia del contratto;
b) lโapplicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti;
c) lโapplicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale;
d) lโapplicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale.
3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici.
4. Il presente titolo non รจ applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi.
Capo II
Pratiche commerciali scorrette
Art. 20.
Divieto delle pratiche commerciali scorrette
1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate.
2. Una pratica commerciale รจ scorretta se รจ contraria alla diligenza professionale, ed รจ falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale รจ diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori.
3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi piรน ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermitร mentale o fisica, della loro etร o ingenuitร , in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nellโottica del membro medio di tale gruppo. ร fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera.
4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali:
a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o
b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26.
5. Gli articoli 23 e 26 riportano lโelenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette.
SEZIONE I
Pratiche commerciali ingannevoli
Art. 21.
Azioni ingannevoli
1. ร considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o รจ idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o piรน dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o รจ idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:
a) lโesistenza o la natura del prodotto;
b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilitร , i vantaggi, i rischi, lโesecuzione, la composizione, gli accessori, lโassistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, lโidoneitร allo scopo, gli usi, la quantitร , la descrizione, lโorigine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto;
c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o allโapprovazione dirette o indirette del professionista o del prodotto;
d) il prezzo o il modo in cui questo รจ calcolato o lโesistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo;
e) la necessitร di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione;
f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali lโidentitร , il patrimonio, le capacitร , lo status, il riconoscimento, lโaffiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietร industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti;
g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dellโarticolo 130 del presente Codice.
2. ร altresรฌ considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o รจ idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti:
a) una qualsivoglia attivitร di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicitร comparativa illecita;
b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si รจ impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che รจ vincolato dal codice.
3. ร considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumatori, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza.
3-bis. Eโ considerata scorretta la pratica commerciale diย una banca, di un istituto di credito o di un intermediario finanziario che, ai fini della stipula di un contratto di mutuo, obbliga il cliente alla sottoscrizione di una polizza assicurativa erogata dalla medesima banca, istituto o intermediarioย [Introdotto dallโarticolo 36โbis del decreto-legge 201/2011 convertito, con modifiche, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 recante โConversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, lโequitร e il consolidamento dei conti pubbliciโ] ovvero allโapertura di un conto corrente presso la medesima banca, istituto o intermediario [Introdotto dallโart.28, co.3, del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante โDisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita’โ].
4. ร considerata, altresรฌ, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, puรฒ, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza.
4-bis. Eโ considerata, altresรฌ, scorretta la pratica commerciale che richieda un sovrapprezzo dei costi per ilย completamentoย diย una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi. [Introdotto dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221].
Art. 22.
Omissioni ingannevoli
1. ร considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonchรจ dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o รจ idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
2. Una pratica commerciale รจ altresรฌ considerata unโomissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica lโintento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino giร evidente dal contesto nonchรฉ quando, nellโuno o nellโaltro caso, ciรฒ induce o รจ idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata unโomissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi.
4. Nel caso di un invito allโacquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino giร evidenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso;
b) lโindirizzo geografico e lโidentitร del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, lโindirizzo geografico e lโidentitร del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta lโimpossibilitร di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalitร di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, lโindicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) le modalitร di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale;
e) lโesistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.
5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicitร o la commercializzazione del prodotto.
Art. 22-bis.
Pubblicitร ingannevole delle tariffe marittime
[Introdotto dallโarticolo 22 della legge 23 luglio 2009, n. 99 recanteโDisposizioni per lo sviluppo e lโinternazionalizzazione delle imprese, nonchรฉ in materia di energiaโ]
1. ร considerata ingannevole la pubblicitร che, riguardando le tariffe praticate da compagnie marittime che operano sul territorio italiano direttamente o in code-sharing, reclamizzi il prezzo del biglietto dovuto alla compagnia marittima separatamente dagli oneri accessori, dalle tasse portuali e da tutti gli oneri comunque destinati a gravare sul consumatore, dovendo la compagnia marittima pubblicizzare un unico prezzo che includa tutte queste voci.
Art. 23.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli
1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali:
a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta;
b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualitร o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione;
c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha lโapprovazione di un organismo pubblico o di altra natura;
d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dellโautorizzazione, dellโaccettazione o dellโapprovazione ricevuta;
e) invitare allโacquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare lโesistenza di ragionevoli motivi che il professionista puรฒ avere per ritenere che non sarร in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantitร ragionevoli in rapporto al prodotto, allโentitร della pubblicitร fatta del prodotto e al prezzo offerti;
f) invitare allโacquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente:
1) rifiutare di mostrare lโarticolo pubblicizzato ai consumatori, oppure
2) rifiutare di accettare ordini per lโarticolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure
3) fare la dimostrazione dellโarticolo con un campione difettoso, con lโintenzione di promuovere un altro prodotto.
g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarร disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarร disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilitร o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole;
h) impegnarsi a fornire lโassistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dellโoperazione commerciale in una lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista รจ stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in unโaltra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere lโoperazione;
i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque lโimpressione che la vendita del prodotto รจ lecita;
l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dellโofferta fatta dal professionista;
m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciรฒ emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore;
n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto;
o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto รจ fabbricato dallo stesso produttore;
p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilitร di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dallโentrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti;
q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista รจ in procinto di cessare lโattivitร o traslocare;
r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte;
s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacitร di curare malattie, disfunzioni o malformazioni;
t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilitร di ottenere il prodotto allo scopo dโindurre il consumatore allโacquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato;
u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole;
v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto;
z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver giร ordinato il prodotto;
aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attivitร commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore;
bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui รจ venduto il prodotto.
SEZIONE II
Pratiche commerciali aggressive
Art. 24.
Pratiche commerciali aggressive
1. ร considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o รจ idonea a limitare considerevolmente la libertร di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o รจ idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.
Art. 25.
Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento
1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi:
a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza;
b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale;
c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravitร tale da alterare la capacitร di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto;
d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista;
e) qualsiasi minaccia di promuovere unโazione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata.
Art. 26.
Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive
[come modificato dallโart.1, co.3, del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.21: โAttuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CEโ.]
1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali:
a) creare lโimpressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto;
b) effettuare visite presso lโabitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorchรจ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dellโesecuzione di unโobbligazione contrattuale;
c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorchรจ nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dellโesecuzione di unโobbligazione contrattuale, fatti salvi lโarticolo 58 e lโarticolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtรน di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dallโesercizio dei suoi diritti contrattuali;
e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario unโesortazione diretta ai bambini affinchรจ acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati;
f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dallโarticolo 66-sexies [n.d.r: leggi 66-quinquies], comma 2;
g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista;
h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia giร vinto, vincerร o potrร vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio nรจ vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente รจ subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore.
Capo III
Applicazione
Art. 27.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. LโAutoritร garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata โAutoritร โ, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autoritร competente per lโapplicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autoritร nazionali responsabili dellโesecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge.
1-bis. Anche nei settori regolati, ai sensi dellโarticolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, allโAutoritร garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dellโAutoritร di regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autoritร di regolazione ad esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale scorretta. Le Autoritร possono disciplinare con protocolli di intesa gli aspetti applicatiivi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel quadro delle rispettive competenze. [introdotto dallโart.1, co.6, del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n.21: โAttuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori, recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CEโ.]
2. LโAutoritร , dโufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, lโAutoritร si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 lโAutoritร puรฒ avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per lโaccertamento dellโimposta sul valore aggiunto e dellโimposta sui redditi. Lโintervento dellโAutoritร รจ indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui รจ stabilito il professionista o in un altro Stato membro.
3. LโAutoritร puรฒ disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica lโapertura dellโistruttoria al professionista e, se il committente non รจ conosciuto, puรฒ richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. LโAutoritร puรฒ, altresรฌ, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dellโaccertamento dellโinfrazione. Si applicano le disposizioni previste dallโarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dallโAutoritร ai sensi dellโarticolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lโAutoritร applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, lโAutoritร applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro.
5. LโAutoritร puรฒ disporre che il professionista fornisca prove sullโesattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova รจ omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista lโonere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere lโimpatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dellโarticolo 20, comma 3.
6. Quando la pratica commerciale รจ stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, lโAutoritร , prima di provvedere, richiede il parere dellโAutoritร per le garanzie nelle comunicazioni.
7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravitร della pratica commerciale, lโAutoritร puรฒ ottenere dal professionista responsabile lโassunzione dellโimpegno di porre fine allโinfrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimitร . LโAutoritร puรฒ disporre la pubblicazione della dichiarazione dellโimpegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, lโAutoritร , valutata lโidoneitร di tali impegni, puรฒ renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere allโaccertamento dellโinfrazione.
8. LโAutoritร , se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia giร iniziata. Con il medesimo provvedimento puรฒ essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di unโapposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti.
9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, lโAutoritร dispone inoltre lโapplicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 5.000.000 euro ย tenuto conto della gravitร e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dellโarticolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non puรฒ essere inferiore a 50.000 euro.
10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, lโAutoritร , nellโadottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per lโadeguamento.
11. LโAutoritร garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti dโurgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, lโAutoritร applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza lโAutoritร puรฒ disporre la sospensione dellโattivitร dโimpresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
13. [primo periodo abrogato dal d.lgs 104/2010]
Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dellโAutoritร .
14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, รจ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
15. ร comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dellโarticolo 2598 del codice civile, nonchรจ, per quanto concerne la pubblicitร comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto dโautore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi dโimpresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonchรจ delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.โ.
Art. 27-bis
Codici di condotta
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o piรน pratiche commerciali o ad uno o piรน settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con lโindicazione del soggetto responsabile o dellโorganismo incaricato del controllo della loro applicazione.
2. Il codice di condotta รจ redatto in lingua italiana e inglese ed รจ reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignitร umana.
4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con lโindicazione degli aderenti.
5. Dellโesistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dellโadesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori.
Art. 27-ter
Autodisciplina
1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui allโarticolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente il soggetto responsabile o lโorganismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore (per [n.d.r]) la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta.
2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia lโesito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire lโAutoritร , ai sensi dellโarticolo 27, o il giudice competente.
3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dallโadire lโAutoritร fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi allโAutoritร , ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dellโorganismo di autodisciplina. LโAutoritร , valutate tutte le circostanze, puรฒ disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni.
Art. 27-quater
Oneri di informazione
1. LโAutoritร garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui allโarticolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo.
Titolo I
Dei contratti del consumatore in generale
Art. 33.
Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore
1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di:
a) escludere o limitare la responsabilitaโ del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da unโomissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di unโaltra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) escludere o limitare lโopportunitaโ da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di questโultimo;
d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre lโesecuzione della prestazione del professionista eโ subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontaโ;
e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se questโultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se eโ questโultimo a non concludere il contratto oppure a recedere;
f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nellโadempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente dโimporto manifestamente eccessivo;
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltaโ di recedere dal contratto, noncheโ consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto;
h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa;
i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione;
l) prevedere lโestensione dellโadesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilitaโ di conoscere prima della conclusione del contratto;
m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso;
n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione;
o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale eโ eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto;
p) riservare al professionista il potere di accertare la conformitaโ del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo dโinterpretare una clausola qualsiasi del contratto;
q) limitare la responsabilitaโ del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare lโadempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalitaโ;
r) limitare o escludere lโopponibilitaโ dellโeccezione dโinadempimento da parte del consumatore;
s) consentire al professionista di sostituire a seโ un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di questโultimo;
t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltaโ di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dellโautoritaโ giudiziaria, limitazioni allโadduzione di prove, inversioni o modificazioni dellโonere della prova, restrizioni alla libertaโ contrattuale nei rapporti con i terzi;
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie localitaโ diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore;
v) prevedere lโalienazione di un diritto o lโassunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontaโ del professionista a fronte di unโobbligazione immediatamente efficace del consumatore. Eโ fatto salvo il disposto dellโarticolo 1355 del codice civile.
3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista puoโ, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2:
a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore;
b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto.
4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista puoโ modificare, senza preavviso, semprecheโ vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o lโimporto di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto.
5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo eโ collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, noncheโ la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera.
6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalitaโ di variazione siano espressamente descritte.
Art. 34.
Accertamento della vessatorietaโ delle clausole
1. La vessatorietaโ di una clausola eโ valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende.
2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dellโoggetto del contratto, neโ allโadeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purcheโ tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dellโUnione europea o lโUnione europea.
4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale.
5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista lโonere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore.
Art. 35.
Forma e interpretazione
1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile.
2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale lโinterpretazione piuโ favorevole al consumatore.
3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui allโarticolo 37.
Art. 36.
Nullitaโ di protezione
1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto.
2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di:
a) escludere o limitare la responsabilitaโ del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da unโomissione del professionista;
b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di unโaltra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista;
c) prevedere lโadesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilitaโ di conoscere prima della conclusione del contratto.
3. La nullitaโ opera soltanto a vantaggio del consumatore e puoโ essere rilevata dโufficio dal giudice.
4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subito in conseguenza della declaratoria di nullitaโ delle clausole dichiarate abusive.
5. Eโ nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo lโapplicabilitaโ al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia lโeffetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente capo, laddove il contratto presenti un collegamento piuโ stretto con il territorio di uno Stato membro dellโUnione europea.
Art. 37.
Azione inibitoria
1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui allโarticolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o lโassociazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano lโutilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca lโuso delle condizioni di cui sia accertata lโabusivitaโ ai sensi del presente capo.
2. Lโinibitoria puoโ essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile.
3. Il giudice puoโ ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o piuโ giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1, si applicano le disposizioni dellโarticolo 140.
Art. 37-bis.
Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie
[Introdotto dallโart.5 del decreto-legge 1/2012 convertito, con modifiche, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27 recante โDisposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivitร โ]
1. LโAutoritร garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro unioni, dโufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi, dichiara la vessatorietร delle clausole inserite nei contratti tra professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si applicano le disposizioni previste dallโarticolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalitร previste dal regolamento di cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dallโAutoritร ai sensi dellโarticolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, lโAutoritร applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, lโAutoritร applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
2. Il provvedimento che accerta la vessatorietร della clausola eโ diffuso anche per estratto mediante pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale dellโAutoritร , sul sito dellโoperatore che adotta la clausola ritenuta vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione allโesigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese dellโoperatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente comma, lโAutoritร applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
3. Lโimprese interessate hanno facoltร di interpellare preventivamente lโAutoritร in merito alla vessatorietร delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti commerciali con i consumatori secondo le modalitร previste dal regolamento di cui al comma 5. LโAutoritร si pronuncia sullโinterpello entro il termine di centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate dallโAutoritร per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la responsabilitร dei professionisti nei confronti dei consumatori.
4. In materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dellโAutoritร , adottati in applicazione del presente articolo, eโ competente il giudice amministrativo. Eโ fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla validitร delle clausole vessatorie e sul risarcimento del danno.
5. LโAutoritร , con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il contraddittorio e lโaccesso agli atti, nei rispetto dei legittimi motivi di riservatezza. Con lo stesso regolamento lโAutoritร disciplina le modalitร di consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso lโapposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonchรฉ la procedura di interpello. Nellโesercizio delle competenze di cui al presente articolo, lโAutoritร puรฒ sentire le autoritร di regolazione o vigilanza dei settori in cui i professionisti interessati operano, nonchรฉ le camere di commercio interessate o le loro unioni.
6. Le attivitร di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie giร disponibili a legislazione vigente.
Art. 38.
Rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente codice, ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile.
[โฆ]
Art. 45.
Definizioni
1. Ai fini delle Sezioni da I a IV del presente capo, si intende per:
a) โconsumatoreโ: la persona fisica, di cui allโarticolo 3, comma 1, lettera a);
b) โprofessionistaโ: il soggetto, di cui allโarticolo 3, comma 1, lettera c);
c) โbeneโ: qualsiasi bene mobile materiale ad esclusione dei beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalitร dalle autoritร giudiziarie; rientrano fra i beni oggetto della presente direttiva lโacqua, il gas e lโelettricitร , quando sono messi in vendita in un volume delimitato o in quantitร determinata;
d) โbeni prodotti secondo le indicazioni del consumatoreโ: qualsiasi bene non prefabbricato prodotto in base a una scelta o decisione individuale del consumatore;
e) โcontratto di venditaโ: qualsiasi contratto in base al quale il professionista trasferisce o si impegna a trasferire la proprietร di beni al consumatore e il consumatore ne paga o si impegna a pagarne il prezzo, inclusi i contratti che hanno come oggetto sia beni che servizi;
f) โcontratto di serviziโ: qualsiasi contratto diverso da un contratto di vendita in base al quale il professionista fornisce o si impegna a fornire un servizio al consumatore e il consumatore paga o si impegna a pagarne il prezzo;
g) โcontratto a distanzaโ: qualsiasi contratto concluso tra il professionista e il consumatore nel quadro di un regime organizzato di vendita o di prestazione di servizi a distanza senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, mediante lโuso esclusivo di uno o piรน mezzi di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso;
h) โcontratto negoziato fuori dei locali commercialiโ: qualsiasi contratto tra il professionista e il consumatore:
1) concluso alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, in un luogo diverso dai locali del professionista;
2) per cui รจ stata fatta unโofferta da parte del consumatore, nelle stesse circostanze di cui al numero 1;
3) concluso nei locali del professionista o mediante qualsiasi mezzo di comunicazione a distanza immediatamente dopo che il consumatore รจ stato avvicinato personalmente e singolarmente in un luogo diverso dai locali del professionista, alla presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore; oppure;
4) concluso durante un viaggio promozionale organizzato dal professionista e avente lo scopo o lโeffetto di promuovere e vendere beni o servizi al consumatore;
i) โlocali commercialiโ:
1) qualsiasi locale immobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la sua attivitร su base permanente; oppure;
2) qualsiasi locale mobile adibito alla vendita al dettaglio in cui il professionista esercita la propria attivitร a carattere abituale;
l) โsupporto durevoleโ: ogni strumento che permetta al consumatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato alle finalitร cui esse sono destinate e che permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate;
m) โcontenuto digitaleโ: i dati prodotti e forniti in formato digitale;
n) โservizio finanziarioโ: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, assicurativa, servizi pensionistici individuali, di investimento o di pagamento;
o) โasta pubblicaโ: metodo di vendita in cui beni o servizi sono offerti dal professionista ai consumatori che partecipano o cui รจ data la possibilitร di partecipare allโasta di persona, mediante una trasparente procedura competitiva di offerte gestita da una casa dโaste e in cui lโaggiudicatario รจ vincolato allโacquisto dei beni o servizi;
p) โgaranziaโ: qualsiasi impegno di un professionista o di un produttore (il โgaranteโ), assunto nei confronti del consumatore, in aggiunta agli obblighi di legge in merito alla garanzia di conformitร , di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene, qualora esso non corrisponda alle caratteristiche, o a qualsiasi altro requisito non relativo alla conformitร , enunciati nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicitร disponibile al momento o prima della conclusione del contratto;
q) โcontratto accessorioโ: un contratto mediante il quale il consumatore acquista beni o servizi connessi a un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali e in cui tali beni o servizi sono forniti dal professionista o da un terzo in base ad un accordo tra il terzo e il professionista.
Art. 46.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo si applicano, a qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore, inclusi i contratti per la fornitura di acqua, gas, elettricitร o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale.
2. In caso di conflitto tra le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo e una disposizione di un atto dellโUnione europea che disciplina settori specifici, questโultima e le relative norme nazionali di recepimento prevalgono e si applicano a tali settori specifici.
3. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non impediscono ai professionisti di offrire ai consumatori condizioni contrattuali piรน favorevoli rispetto alla tutela prevista da tali disposizioni.
Art. 47.
Esclusioni
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti:
a) per i servizi sociali, compresi gli alloggi popolari, lโassistenza allโinfanzia e il sostegno alle famiglie e alle persone temporaneamente o permanentemente in stato di bisogno, ivi compresa lโassistenza a lungo termine;
b) di assistenza sanitaria, per i servizi prestati da professionisti sanitari a pazienti, al fine di valutare, mantenere o ristabilire il loro stato di salute, ivi compresa la prescrizione, la somministrazione e la fornitura di medicinali e dispositivi medici, sia essa fornita o meno attraverso le strutture di assistenza sanitaria;
c) di attivitร di azzardo che implicano una posta di valore pecuniario in giochi di fortuna, comprese le lotterie, i giochi dโazzardo nei casinรฒ e le scommesse;
d) di servizi finanziari;
e) aventi ad oggetto la creazione di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti su beni immobili;
f) per la costruzione di nuovi edifici, la trasformazione sostanziale di edifici esistenti e per la locazione di alloggi a scopo residenziale;
g) che rientrano nellโambito di applicazione della disciplina concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti โtutto compresoโ, di cui agli articoli da 32 a 51 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79;
h) che rientrano nellโambito di applicazione della disciplina concernente la tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietร , dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio, di cui agli articoli da 69 a 81-bis del presente Codice;
i) stipulati con lโintervento di un pubblico ufficiale, tenuto per legge allโindipendenza e allโimparzialitร , il quale deve garantire, fornendo unโinformazione giuridica completa, che il consumatore concluda il contratto soltanto sulla base di una decisione giuridica ponderata e con conoscenza della sua rilevanza giuridica;
l) di fornitura di alimenti, bevande o altri beni destinati al consumo corrente nella famiglia e fisicamente forniti da un professionista in giri frequenti e regolari al domicilio, alla residenza o al posto di lavoro del consumatore;
m) di servizi di trasporto passeggeri, fatti salvi lโarticolo 51, comma 2, e gli articoli 62 e 65;
n) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati;
o) conclusi con operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici a pagamento per il loro utilizzo o conclusi per lโutilizzo di un solo collegamento tramite telefono, Internet o fax, stabilito dal consumatore.
2. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non si applicano ai contratti negoziati fuori dei locali commerciali in base ai quali il corrispettivo che il consumatore deve pagare non รจ superiore a 50 euro. Tuttavia, si applicano le disposizioni del presente Capo nel caso di piรน contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora lโentitร del corrispettivo globale che il consumatore deve pagare, indipendentemente dallโimporto dei singoli contratti, superi lโimporto di 50 euro.
Sezione I
Informazioni precontrattuali per i consumatori nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
Art. 48.
Obblighi dโinformazione nei contratti diversi dai contratti a distanza o negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto diverso da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le seguenti informazioni in modo chiaro e comprensibile, qualora esse non siano giร apparenti dal contesto:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) lโidentitร del professionista, lโindirizzo geografico in cui รจ stabilito e il numero di telefono e, ove questa informazione sia pertinente, lโindirizzo geografico e lโidentitร del professionista per conto del quale egli agisce;
c) il prezzo totale dei beni o servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o dei servizi comporta lโimpossibilitร di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalitร di calcolo del prezzo e, se applicabili, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, lโindicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore;
d) se applicabili, le modalitร di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare il servizio e il trattamento dei reclami da parte del professionista;
e) oltre a un richiamo dellโesistenza della garanzia legale di conformitร per i beni, lโesistenza e le condizioni del servizio postvendita e delle garanzie commerciali, se applicabili;
f) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto รจ a tempo indeterminato o รจ un contratto a rinnovo automatico, le condizioni di risoluzione del contratto;
g) se applicabile, la funzionalitร del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
h) qualsiasi interoperabilitร pertinente del contenuto digitale con lโhardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puรฒ ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabili.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricitร , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitร determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, non si applicano ai contratti che implicano transazioni quotidiane e che sono eseguiti immediatamente al momento della loro conclusione.
4. ร fatta salva la possibilitร di prevedere o mantenere obblighi aggiuntivi di informazione precontrattuale per i contratti ai quali si applica il presente articolo.
5. Sono fatte salve le disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 del presente Codice.
Sezione II
Informazioni precontrattuali per il consumatore e diritto di recesso nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Art. 49.
Obblighi di informazione nei contratti a distanza e nei contratti negoziati fuori dei locali commerciali
1. Prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali o da una corrispondente offerta, il professionista fornisce al consumatore le informazioni seguenti, in maniera chiara e comprensibile:
a) le caratteristiche principali dei beni o servizi, nella misura adeguata al supporto e ai beni o servizi;
b) lโidentitร del professionista;
c) lโindirizzo geografico dove il professionista รจ stabilito e il suo numero di telefono, di fax e lโindirizzo elettronico, ove disponibili, per consentire al consumatore di contattare rapidamente il professionista e comunicare efficacemente con lui e, se applicabili, lโindirizzo geografico e lโidentitร del professionista per conto del quale agisce;
d) se diverso dallโindirizzo fornito in conformitร della lettera c), lโindirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore puรฒ indirizzare eventuali reclami e, se applicabile, quello del professionista per conto del quale agisce;
e) il prezzo totale dei beni o dei servizi comprensivo delle imposte o, se la natura dei beni o servizi comporta lโimpossibilitร di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalitร di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali e ogni altro costo oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, lโindicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; nel caso di un contratto a tempo indeterminato o di un contratto comprendente un abbonamento, il prezzo totale include i costi totali per periodo di fatturazione; quando tali contratti prevedono lโaddebitamento di una tariffa fissa, il prezzo totale equivale anche ai costi mensili totali; se i costi totali non possono essere ragionevolmente calcolati in anticipo, devono essere fornite le modalitร di calcolo del prezzo;
f) il costo dellโutilizzo del mezzo di comunicazione a distanza per la conclusione del contratto quando tale costo รจ calcolato su una base diversa dalla tariffa di base;
g) le modalitร di pagamento, consegna ed esecuzione, la data entro la quale il professionista si impegna a consegnare i beni o a prestare i servizi e, se del caso, il trattamento dei reclami da parte del professionista;
h) in caso di sussistenza di un diritto di recesso, le condizioni, i termini e le procedure per esercitare tale diritto conformemente allโarticolo 54, comma 1, nonchรฉ il modulo tipo di recesso di cui allโallegato I, parte B;
i) se applicabile, lโinformazione che il consumatore dovrร sostenere il costo della restituzione dei beni in caso di recesso e in caso di contratti a distanza qualora i beni per loro natura non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta;
l) che, se il consumatore esercita il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta ai sensi dellโarticolo 50, comma 3, o dellโarticolo 51, comma 8, egli รจ responsabile del pagamento al professionista di costi ragionevoli, ai sensi dellโarticolo 57, comma 3;
m) se non รจ previsto un diritto di recesso ai sensi dellโarticolo 59, lโinformazione che il consumatore non beneficerร di un diritto di recesso o, se del caso, le circostanze in cui il consumatore perde il diritto di recesso;
n) un promemoria dellโesistenza della garanzia legale di conformitร per i beni;
o) se applicabili, lโesistenza e le condizioni dellโassistenza postvendita al consumatore, dei servizi postvendita e delle garanzie commerciali;
p) lโesistenza di codici di condotta pertinenti, come definiti allโarticolo 18, comma 1, lettera f), del presente Codice, e come possa esserne ottenuta copia, se del caso;
q) la durata del contratto, se applicabile, o, se il contratto รจ a tempo indeterminato o รจ un contratto a rinnovo automatico, le condizioni per recedere dal contratto;
r) se applicabile, la durata minima degli obblighi del consumatore a norma del contratto;
s) se applicabili, lโesistenza e le condizioni di depositi o altre garanzie finanziarie che il consumatore รจ tenuto a pagare o fornire su richiesta del professionista;
t) se applicabile, la funzionalitร del contenuto digitale, comprese le misure applicabili di protezione tecnica;
u) qualsiasi interoperabilitร pertinente del contenuto digitale con lโhardware e il software, di cui il professionista sia a conoscenza o di cui ci si puรฒ ragionevolmente attendere che sia venuto a conoscenza, se applicabile;
v) se applicabile, la possibilitร di servirsi di un meccanismo extra-giudiziale di reclamo e ricorso cui il professionista รจ soggetto e le condizioni per avervi accesso.
2. Gli obblighi di informazione precontrattuali, di cui al comma 1, si applicano anche ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricitร , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitร determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
3. Nel caso di unโasta pubblica, le informazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), possono essere sostituite dai corrispondenti dati della casa dโaste.
4. Le informazioni di cui al comma 1, lettere h), i) e l), possono essere fornite mediante le istruzioni tipo sul recesso di cui allโallegato I, parte A. Il professionista ha adempiuto agli obblighi di informazione di cui al comma 1, lettere h), i) e l), se ha presentato dette istruzioni al consumatore, debitamente compilate.
5. Le informazioni di cui al comma 1 formano parte integrante del contratto a distanza o del contratto negoziato fuori dei locali commerciali e non possono essere modificate se non con accordo espresso delle parti.
6. Se il professionista non adempie agli obblighi di informazione sulle spese aggiuntive o gli altri costi di cui al comma 1, lettera e), o sui costi della restituzione dei beni di cui al comma 1, lettera i), il consumatore non deve sostenere tali spese o costi aggiuntivi.
7. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana.
8. Gli obblighi di informazione stabiliti nella presente sezione si aggiungono agli obblighi di informazione contenuti nel decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e nel decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, e non ostano ad obblighi di informazione aggiuntivi previsti in conformitร a tali disposizioni.
9. Fatto salvo quanto previsto dal comma 8, in caso di conflitto tra una disposizione del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni, sul contenuto e le modalitร di rilascio delle informazioni e una disposizione della presente sezione, prevale questโultima.
10. Lโonere della prova relativo allโadempimento degli obblighi di informazione di cui alla presente sezione incombe sul professionista.
Art. 50.
Requisiti formali per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali
1. Per quanto riguarda i contratti negoziati fuori dei locali commerciali il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui allโarticolo 49, comma 1, su supporto cartaceo o, se il consumatore รจ dโaccordo, su un altro mezzo durevole. Dette informazioni devono essere leggibili e presentate in un linguaggio semplice e comprensibile.
2. Il professionista fornisce al consumatore una copia del contratto firmato o la conferma del contratto su supporto cartaceo o, se il consumatore รจ dโaccordo, su un altro mezzo durevole, compresa, se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dellโaccettazione del consumatore in conformitร allโarticolo 59, comma 1, lettera o).
3. Se un consumatore vuole che la prestazione dei servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricitร , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitร determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto allโarticolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia esplicita richiesta su un supporto durevole.
4. Per i contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui il consumatore ha chiesto espressamente i servizi del professionista ai fini dellโeffettuazione di lavori di riparazione o manutenzione e in virtรน dei quali il professionista e il consumatore adempiono immediatamente ai propri obblighi contrattuali e lโimporto a carico del consumatore non supera i 200 euro:
a) il professionista fornisce al consumatore, prima che questi sia vincolato dal contratto, le informazioni di cui allโarticolo 49, comma 1, lettere b) e c), e le informazioni concernenti il prezzo o le modalitร di calcolo del prezzo, accompagnate da una stima del prezzo totale, su supporto cartaceo o, se il consumatore รจ dโaccordo, su un altro mezzo durevole. Il professionista fornisce le informazioni di cui allโarticolo 49, comma 1, lettere a), h) ed m), ma puรฒ scegliere di non fornirle su formato cartaceo o su un altro mezzo durevole se il consumatore ha espressamente acconsentito;
b) la conferma del contratto fornita conformemente al comma 2 del presente articolo contiene tutte le informazioni di cui allโarticolo 49, comma 1.
Art. 51.
Requisiti formali per i contratti a distanza
1. Per quanto riguarda i contratti a distanza il professionista fornisce o mette a disposizione del consumatore le informazioni di cui allโarticolo 49, comma 1, in modo appropriato al mezzo di comunicazione a distanza impiegato in un linguaggio semplice e comprensibile. Nella misura in cui dette informazioni sono presentate su un supporto durevole, esse devono essere leggibili.
2. Se un contratto a distanza che deve essere concluso con mezzi elettronici impone al consumatore lโobbligo di pagare, il professionista gli comunica in modo chiaro ed evidente le informazioni di cui allโarticolo 49, comma 1, lettere a), e), q) ed r), direttamente prima che il consumatore inoltri lโordine. Il professionista garantisce che, al momento di inoltrare lโordine, il consumatore riconosca espressamente che lโordine implica lโobbligo di pagare. Se lโinoltro dellโordine implica di azionare un pulsante o una funzione analoga, il pulsante o la funzione analoga riportano in modo facilmente leggibile soltanto le parole โordine con obbligo di pagareโ o una formulazione corrispondente inequivocabile indicante che lโinoltro dellโordine implica lโobbligo di pagare il professionista. Se il professionista non osserva il presente comma, il consumatore non รจ vincolato dal contratto o dallโordine.
3. I siti di commercio elettronico indicano in modo chiaro e leggibile, al piรน tardi allโinizio del processo di ordinazione, se si applicano restrizioni relative alla consegna e quali mezzi di pagamento sono accettati.
4. Se il contratto รจ concluso mediante un mezzo di comunicazione a distanza che consente uno spazio o un tempo limitato per visualizzare le informazioni, il professionista fornisce, su quel mezzo in particolare e prima della conclusione del contratto, almeno le informazioni precontrattuali riguardanti le caratteristiche principali dei beni o servizi, lโidentitร del professionista, il prezzo totale, il diritto di recesso, la durata del contratto e, nel caso di contratti a tempo indeterminato, le condizioni di risoluzione del contratto, conformemente allโarticolo 49, comma 1, lettere a), b), e), h) e q). Le altre informazioni di cui allโarticolo 49, comma 1, sono fornite dal professionista in un modo appropriato conformemente al comma 1 del presente articolo.
5. Fatto salvo il comma 4, se il professionista telefona al consumatore al fine di concludere un contratto a distanza, allโinizio della conversazione con il consumatore egli deve rivelare la sua identitร e, ove applicabile, lโidentitร della persona per conto della quale effettua la telefonata, nonchรฉ lo scopo commerciale della chiamata e lโinformativa di cui allโarticolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
6. Quando un contratto a distanza deve essere concluso per telefono, il professionista deve confermare lโofferta al consumatore, il quale รจ vincolato solo dopo aver firmato lโofferta o dopo averla accettata per iscritto; in tali casi il documento informatico puรฒ essere sottoscritto con firma elettronica ai sensi dellโarticolo 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Dette conferme possono essere effettuate, se il consumatore acconsente, anche su un supporto durevole.
7. Il professionista fornisce al consumatore la conferma del contratto concluso su un mezzo durevole, entro un termine ragionevole dopo la conclusione del contratto a distanza e al piรน tardi al momento della consegna dei beni oppure prima che lโesecuzione del servizio abbia inizio. Tale conferma comprende:
a) tutte le informazioni di cui allโarticolo 49, comma 1, a meno che il professionista non abbia giร fornito lโinformazione al consumatore su un mezzo durevole prima della conclusione del contratto a distanza; e
b) se del caso, la conferma del previo consenso espresso e dellโaccettazione del consumatore conformemente allโarticolo 59, lettera o).
8. Se un consumatore vuole che la prestazione di servizi ovvero la fornitura di acqua, gas o elettricitร , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitร determinata, o di teleriscaldamento inizi durante il periodo di recesso previsto allโarticolo 52, comma 2, il professionista esige che il consumatore ne faccia richiesta esplicita.
9. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni relative alla conclusione di contratti elettronici e allโinoltro di ordini per via elettronica conformemente agli articoli 12, commi 2 e 3, e 13 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, e successive modificazioni.
Art. 52.
Diritto di recesso
1. Fatte salve le eccezioni di cui allโarticolo 59, il consumatore dispone di un periodo di quattordici giorni per recedere da un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali senza dover fornire alcuna motivazione e senza dover sostenere costi diversi da quelli previsti allโarticolo 56, comma 2, e allโarticolo 57.
2. Fatto salvo lโarticolo 53, il periodo di recesso di cui al comma 1 termina dopo quattordici giorni a partire:
a) nel caso dei contratti di servizi, dal giorno della conclusione del contratto;
b) nel caso di contratti di vendita, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dei beni o:
1) nel caso di beni multipli ordinati dal consumatore mediante un solo ordine e consegnati separatamente, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dellโultimo bene;
2) nel caso di consegna di un bene costituito da lotti o pezzi multipli, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico dellโultimo lotto o pezzo;
3) nel caso di contratti per la consegna periodica di beni durante un determinato periodo di tempo, dal giorno in cui il consumatore o un terzo, diverso dal vettore e designato dal consumatore, acquisisce il possesso fisico del primo bene;
c) nel caso di contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricitร , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitร determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale, dal giorno della conclusione del contratto.
3. Le parti del contratto possono adempiere ai loro obblighi contrattuali durante il periodo di recesso. Tuttavia, nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali, il professionista non puรฒ accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla conclusione del contratto per i contratti di servizi o dallโacquisizione del possesso fisico dei beni per i contratti di vendita e non puรฒ presentarli allo sconto prima di tale termine.
Art. 53.
Non adempimento dellโobbligo dโinformazione sul diritto di recesso
1. Se in violazione dellโarticolo 49, comma 1, lettera h), il professionista non fornisce al consumatore le informazioni sul diritto di recesso, il periodo di recesso termina dodici mesi dopo la fine del periodo di recesso iniziale, come determinato a norma dellโarticolo 52, comma 2.
2. Se il professionista fornisce al consumatore le informazioni di cui al comma 1 entro dodici mesi dalla data di cui allโarticolo 52, comma 2, il periodo di recesso termina quattordici giorni dopo il giorno in cui il consumatore riceve le informazioni.
Art. 54.
Esercizio del diritto di recesso
1. Prima della scadenza del periodo di recesso, il consumatore informa il professionista della sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal fine il consumatore puรฒ:
a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui allโallegato I, parte B; oppure
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui allโarticolo 52, comma 2, e allโarticolo 53 se la comunicazione relativa allโesercizio del diritto di recesso รจ inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.
3. Il professionista, oltre alle possibilitร di cui al comma 1, puรฒ offrire al consumatore lโopzione di compilare e inviare elettronicamente il modulo di recesso tipo riportato allโallegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del professionista. In tali casi il professionista comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, su un supporto durevole, del recesso esercitato.
4. Lโonere della prova relativa allโesercizio del diritto di recesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.
Art. 55.
Effetti del recesso
1. Lโesercizio del diritto di recesso pone termine agli obblighi delle parti:
a) di eseguire il contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali; oppure
b) di concludere un contratto a distanza o negoziato fuori dei locali commerciali nei casi in cui unโofferta sia stata fatta dal consumatore.
Art. 56.
Obblighi del professionista nel caso di recesso
1. Il professionista rimborsa tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, eventualmente comprensivi delle spese di consegna, senza indebito ritardo e comunque entro quattordici giorni dal giorno in cui รจ informato della decisione del consumatore di recedere dal contratto ai sensi dellโarticolo 54. Il professionista esegue il rimborso di cui al primo periodo utilizzando lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la transazione iniziale, salvo che il consumatore abbia espressamente convenuto altrimenti e a condizione che questi non debba sostenere alcun costo quale conseguenza del rimborso. Nellโipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati allโincasso, deve procedersi alla loro restituzione. ร nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dellโesercizio del diritto di recesso.
2. Fatto salvo il comma 1, il professionista non รจ tenuto a rimborsare i costi supplementari, qualora il consumatore abbia scelto espressamente un tipo di consegna diversa dal tipo meno costoso di consegna offerto dal professionista.
3. Salvo che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, con riguardo ai contratti di vendita, il professionista puรฒ trattenere il rimborso finchรฉ non abbia ricevuto i beni oppure finchรฉ il consumatore non abbia dimostrato di aver rispedito i beni, a seconda di quale situazione si verifichi per prima.
Art. 57.
Obblighi del consumatore nel caso di recesso
1. A meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni, il consumatore restituisce i beni o li consegna al professionista o a un terzo autorizzato dal professionista a ricevere i beni, senza indebito ritardo e in ogni caso entro quattordici giorni dalla data in cui ha comunicato al professionista la sua decisione di recedere dal contratto ai sensi dellโarticolo 54. Il termine รจ rispettato se il consumatore rispedisce i beni prima della scadenza del periodo di quattordici giorni. Il consumatore sostiene solo il costo diretto della restituzione dei beni, purchรฉ il professionista non abbia concordato di sostenerlo o abbia omesso di informare il consumatore che tale costo รจ a carico del consumatore. Nel caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali in cui i beni sono stati consegnati al domicilio del consumatore al momento della conclusione del contratto, il professionista ritira i beni a sue spese qualora i beni, per loro natura, non possano essere normalmente restituiti a mezzo posta.
2. Il consumatore รจ responsabile unicamente della diminuzione del valore dei beni risultante da una manipolazione dei beni diversa da quella necessaria per stabilire la natura, le caratteristiche e il funzionamento dei beni. Il consumatore non รจ in alcun caso responsabile per la diminuzione del valore dei beni se il professionista ha omesso di informare il consumatore del suo diritto di recesso a norma dellโarticolo 49, comma 1, lettera h).
3. Qualora un consumatore eserciti il diritto di recesso dopo aver presentato una richiesta in conformitร dellโarticolo 50, comma 3, o dellโarticolo 51, comma 8, il consumatore versa al professionista un importo proporzionale a quanto รจ stato fornito fino al momento in cui il consumatore ha informato il professionista dellโesercizio del diritto di recesso, rispetto a tutte le prestazioni previste dal contratto. Lโimporto proporzionale che il consumatore deve pagare al professionista รจ calcolato sulla base del prezzo totale concordato nel contratto. Se detto prezzo totale รจ eccessivo, lโimporto proporzionale รจ calcolato sulla base del valore di mercato di quanto รจ stato fornito.
4. Il consumatore non sostiene alcun costo per:
a) la prestazione di servizi o la fornitura di acqua, gas o elettricitร , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitร determinata, o di teleriscaldamento, in tutto o in parte, durante il periodo di recesso quando:
1) il professionista ha omesso di fornire informazioni in conformitร allโarticolo 49, comma 1, lettere h) ed l); oppure
2) il consumatore non ha espressamente chiesto che la prestazione iniziasse durante il periodo di recesso in conformitร allโarticolo 50, comma 3, e dellโarticolo 51, comma 8; oppure
b) la fornitura, in tutto o in parte, del contenuto digitale che non รจ fornito su un supporto materiale quando:
1) il consumatore non ha dato il suo previo consenso espresso circa lโinizio della prestazione prima della fine del periodo di quattordici giorni di cui allโarticolo 52;
2) il consumatore non ha riconosciuto di perdere il diritto di recesso quando ha espresso il suo consenso; oppure
3) il professionista ha omesso di fornire la conferma conformemente allโarticolo 50, comma 2, o allโarticolo 51, comma 7.
5. Fatto salvo quanto previsto nellโarticolo 56, comma 2, e nel presente articolo, lโesercizio del diritto di recesso non comporta alcuna responsabilitร per il consumatore.
Art. 58.
Effetti dellโesercizio del diritto di recesso sui contratti accessori
1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni, in materia di contratti di credito ai consumatori, se il consumatore esercita il suo diritto di recesso da un contratto a distanza o concluso fuori dei locali commerciali a norma degli articoli da 52 a 57, eventuali contratti accessori sono risolti di diritto, senza costi per il consumatore, ad eccezione di quelli previsti dallโarticolo 56, comma 2, e dallโarticolo 57.
Art. 59.
Eccezioni al diritto di recesso
1. Il diritto di recesso di cui agli articoli da 52 a 58 per i contratti a distanza e i contratti negoziati fuori dei locali commerciali รจ escluso relativamente a:
a) i contratti di servizi dopo la completa prestazione del servizio se lโesecuzione รจ iniziata con lโaccordo espresso del consumatore e con lโaccettazione della perdita del diritto di recesso a seguito della piena esecuzione del contratto da parte del professionista;
b) la fornitura di beni o servizi il cui prezzo รจ legato a fluttuazioni nel mercato finanziario che il professionista non รจ in grado di controllare e che possono verificarsi durante il periodo di recesso;
c) la fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati;
d) la fornitura di beni che rischiano di deteriorarsi o scadere rapidamente;
e) la fornitura di beni sigillati che non si prestano ad essere restituiti per motivi igienici o connessi alla protezione della salute e sono stati aperti dopo la consegna;
f) la fornitura di beni che, dopo la consegna, risultano, per loro natura, inscindibilmente mescolati con altri beni;
g) la fornitura di bevande alcoliche, il cui prezzo sia stato concordato al momento della conclusione del contratto di vendita, la cui consegna possa avvenire solo dopo trenta giorni e il cui valore effettivo dipenda da fluttuazioni sul mercato che non possono essere controllate dal professionista;
h) i contratti in cui il consumatore ha specificamente richiesto una visita da parte del professionista ai fini dellโeffettuazione di lavori urgenti di riparazione o manutenzione. Se, in occasione di tale visita, il professionista fornisce servizi oltre a quelli specificamente richiesti dal consumatore o beni diversi dai pezzi di ricambio necessari per effettuare la manutenzione o le riparazioni, il diritto di recesso si applica a tali servizi o beni supplementari;
i) la fornitura di registrazioni audio o video sigillate o di software informatici sigillati che sono stati aperti dopo la consegna;
l) la fornitura di giornali, periodici e riviste ad eccezione dei contratti di abbonamento per la fornitura di tali pubblicazioni;
m) i contratti conclusi in occasione di unโasta pubblica;
n) la fornitura di alloggi per fini non residenziali, il trasporto di beni, i servizi di noleggio di autovetture, i servizi di catering o i servizi riguardanti le attivitร del tempo libero qualora il contratto preveda una data o un periodo di esecuzione specifici;
o) la fornitura di contenuto digitale mediante un supporto non materiale se lโesecuzione รจ iniziata con lโaccordo espresso del consumatore e con la sua accettazione del fatto che in tal caso avrebbe perso il diritto di recesso.
Sezione III
Altri diritti del consumatore
Art. 60.
Ambito di applicazione
1. Gli articoli 61 e 63 si applicano ai contratti di vendita. Detti articoli non si applicano ai contratti per la fornitura di acqua, gas o elettricitร , quando non sono messi in vendita in un volume limitato o in quantitร determinata, di teleriscaldamento o di contenuto digitale non fornito su un supporto materiale.
2. Gli articoli 62, 64 e 65 si applicano ai contratti di vendita, ai contratti di servizio e ai contratti di fornitura di acqua, gas, elettricitร , teleriscaldamento o contenuto digitale.
Art. 61.
Consegna
1. Salva diversa pattuizione delle parti del contratto di vendita, il professionista รจ obbligato a consegnare i beni al consumatore senza ritardo ingiustificato e al piรน tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto.
2. Lโobbligazione di consegna รจ adempiuta mediante il trasferimento della disponibilitร materiale o comunque del controllo dei beni al consumatore.
3. Se il professionista non adempie allโobbligo di consegna dei beni entro il termine pattuito ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Se il termine supplementare cosรฌ concesso scade senza che i beni gli siano stati consegnati, il consumatore รจ legittimato a risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
4. Il consumatore non รจ gravato dallโonere di concedere al professionista il termine supplementare di cui al comma 3 se:
a) il professionista si รจ espressamente rifiutato di consegnare i beni, ovvero;
b) se il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene deve considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, ovvero;
c) se il consumatore ha informato il professionista, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata รจ essenziale.
5. Nei casi previsti dal comma 4, se non riceve in consegna il bene entro il termine pattuito con il professionista ovvero entro il termine di cui al comma 1, il consumatore รจ legittimato a risolvere immediatamente il contratto, salvo il diritto al risarcimento dei danni.
6. Nel caso di risoluzione posta in essere dal consumatore a norma dei commi 3 e 5, il professionista รจ tenuto a rimborsargli senza indebito ritardo tutte le somme versate in esecuzione del contratto.
7. ร fatta salva la possibilitร per il consumatore di far valere i diritti di cui al Capo XIV del Titolo II del Libro IV del codice civile.
Art. 62.
Tariffe per lโutilizzo di mezzi di pagamento
1. Ai sensi dellโarticolo 3, comma 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, i professionisti non possono imporre ai consumatori, in relazione allโuso di determinati strumenti di pagamento, spese per lโuso di detti strumenti, ovvero nei casi espressamente stabiliti, tariffe che superino quelle sostenute dal professionista.
2. Lโistituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti in caso di addebitamento eccedente rispetto al prezzo pattuito ovvero in caso di uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo. Lโistituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore.
Art. 63.
Passaggio del rischio
1. Nei contratti che pongono a carico del professionista lโobbligo di provvedere alla spedizione dei beni il rischio della perdita o del danneggiamento dei beni, per causa non imputabile al venditore, si trasferisce al consumatore soltanto nel momento in cui questโultimo, o un terzo da lui designato e diverso dal vettore, entra materialmente in possesso dei beni.
2. Tuttavia, il rischio si trasferisce al consumatore giร nel momento della consegna del bene al vettore qualora questโultimo sia stato scelto dal consumatore e tale scelta non sia stata proposta dal professionista, fatti salvi i diritti del consumatore nei confronti del vettore.
Art. 64.
Comunicazione telefonica
1. Qualora il professionista utilizza una linea telefonica allo scopo di essere contattato dal consumatore per telefono in merito al contratto concluso, il consumatore non รจ tenuto a pagare piรน della tariffa di base quando contatta il professionista, fermo restando il diritto dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica di applicare una tariffa per dette telefonate.
Art. 65.
Pagamenti supplementari
1. Prima che il consumatore sia vincolato dal contratto o dallโofferta, il professionista chiede il consenso espresso del consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione concordata per lโobbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista non ottiene il consenso espresso del consumatore ma lโha dedotto utilizzando opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento.
Sezione IV
Disposizioni generali
Art. 66.
Tutela amministrativa e giurisdizionale
1. Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni contenute nelle Sezioni da I a IV del presente Capo da parte degli operatori, trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 27, 139, 140, 140-bis, 141 e 144 del presente Codice.
2. LโAutoritร Garante della Concorrenza e del Mercato, dโufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, accerta le violazioni delle norme di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo noncheโ dellโarticolo 141-sexies, commi 1, 2ย eย 3, ne inibisce la continuazione e ne elimina gli effetti.
3. In materia di accertamento e sanzione delle violazioni, si applica lโarticolo 27, commi da 2 a 15, del presente Codice.
4. LโAutoritร Garante della Concorrenza e del Mercato svolge le funzioni di autoritร competente ai sensi dellโarticolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, nelle materie di cui alle Sezioni da I a IV del presente Capo .
5.ย Eโย comunqueย fattaย salvaย laย giurisdizione ย del ย giudice ordinario. Eโ altresiโ fatta salva la possibilitaโ diย promuovereย la risoluzione extragiudiziale delle controversie inerentiย alย rapporto di consumo, nelle materie di cui alle sezioni da I a IV delย presente capo, mediante il ricorso alle procedure di cui alla parte V,ย titolo II-bis, del presente codice.
Art. 66-bis.
Foro competente
1. Per le controversie civili inerenti allโapplicazione delle Sezioni da I a IV del presente capo la competenza territoriale inderogabile รจ del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art. 66-ter.
Carattere imperativo
1. Se il diritto applicabile al contratto รจ quello di uno Stato membro dellโUnione europea, i consumatori residenti in Italia non possono rinunciare ai diritti conferiti loro dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo.
2. Eventuali clausole contrattuali che escludano o limitino, direttamente o indirettamente, i diritti derivanti dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo, non vincolano il consumatore.
Art. 66-quater.
Informazione e ricorso extragiudiziale
1. Le comunicazioni e i documenti relativi ai contratti negoziati fuori dai locali commerciali e ai contratti a distanza, ivi compresi i moduli, i formulari, le note dโordine, la pubblicitร o le comunicazioni sui siti Internet, devono contenere un riferimento al presente Capo.
2. Lโoperatore puรฒ adottare appositi codici di condotta, secondo le modalitร di cui allโarticolo 27-bis.
3. Per la risoluzione delle controversie sorte dallโesatta applicazione dei contratti disciplinati dalle disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente capo รจ possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. ร fatta salva la possibilitร di utilizzare le procedure di negoziazione volontaria e paritetica previste dallโarticolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28.
Art. 66-quinquies.
Fornitura non richiesta
1. Il consumatore รจ esonerato dallโobbligo di fornire qualsiasi prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta di beni, acqua, gas, elettricitร , teleriscaldamento o contenuto digitale o di prestazione non richiesta di servizi, vietate dallโarticolo 20, comma 5, e dallโarticolo 26, comma 1, lettera f), del presente Codice. In tali casi, lโassenza di una risposta da parte del consumatore in seguito a tale fornitura non richiesta non costituisce consenso.
2. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non puรฒ adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualitร equivalenti o superiori.
Art. 67.
Tutela in base ad altre disposizioni
1. Le disposizioni delle Sezioni da I a IV del presente Capo non escludono nรจ limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dellโordinamento giuridico di fonte comunitaria o adottate in conformitร a norme comunitarie.
2. Per quanto non previsto dalle Sezioni da I a IV del presente Capo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di validitร , formazione o efficacia dei contratti.
3. Ai contratti di cui alla sezione III del presente Capo si applicano altresรฌ le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dellโarticolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n 59.โ.